Civile

Protezione umanitaria, il giudice deve valutare la situazione personale ed esistenziale del richiedente

Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 20349/2021

di Andrea Alberto Moramarco

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il giudice di merito deve effettuare un'analisi comparativa tra la situazione personale ed esistenziale che il richiedente ha in Italia e quella che il medesimo avrebbe nel suo Paese d'origine, per valutare se il rimpatrio possa esporlo «a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona». E ciò «indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale etc». Ad affermare tale regola di giudizio è la Cassazione con l'ordinanza n. 20349/2021.

La vicenda
Al centro della decisione c'è la richiesta di protezione internazionale di un cittadino senegalese, fuggito dal suo Paese d'origine a causa delle gravissime condizioni economiche in cui versava, tali da compromettere la sua stessa possibilità di sopravvivenza. I giudici negavano però ogni forma di protezione, sia quella sussidiaria che quella umanitaria, in quanto le ragioni addotte dal richiedente non erano sufficienti per ottenere i benefici richiesti. Non vi era, infatti, in Senegal un conflitto armato generalizzato tale da legittimare la protezione sussidiaria, mentre era ritenuta non sussistente quella situazione di vulnerabilità tale da giustificare la protezione umanitaria.

Il giudizio va effettuato sul piano esistenziale
La vicenda passava così all'attenzione dei giudici di legittimità, i quali condividono il ragionamento dei giudici di merito in ordine alla protezione sussidiaria, ma non quello relativo alla protezione per ragioni umanitarie. In relazione a quest'ultima, infatti, la corte territoriale non ha correttamente adempiuto ai propri doveri di cooperazione istruttoria.
Ebbene, ricorda la Cassazione, in tema di protezione umanitaria «l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza». Ciò al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare una «non tollerabile privazione dell'esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale».
E in tale valutazione, sottolinea la Suprema corte, non valgono fattori di natura economica, politica, sociale del Paese d'origine del richiedente, ma occorre procedere ad un «giudizio personalizzato», ovvero relativo alla "biografia" del soggetto, venendo in rilievo la vicenda esistenziale di una specifica persona, essendo la protezione richiesta diretta alla salvaguardia della sua dignità personale.

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