Civile

Prova civile: riproduzione del contenuto e data certa

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Fallimento e procedure concorsuali - Ammissione al passivo - Crediti - Anteriorità - Riproduzione del contenuto - Data del documento - Fatti atipici ex art. 2704 c.c. - Idoneità.
Non vi è ragione per ritenere che la riproduzione del contenuto del documento in un atto avente data certa non rientri tra i fatti atipici idonei, ex art. 2704 c.c., c. 1, ad attribuire alla data del documento stesso una certezza analoga a quella attribuita dai fatti tipici previsti dalla norma.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 23 ottobre 2019 n. 27192

Fallimento - Passivo fallimentare - Accertamento del passivo - Credito documentato da scrittura privata priva di data certa - Opponibilità al fallimento - Condizioni.
In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa la opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'articolo 2704 del Cc (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 marzo 2018 n. 6095

Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Data - Certa - In genere - Scrittura privata riprodotta in atto di citazione - Anteriorità rispetto alla data di notificazione dell'atto - Certezza ex art. 2704 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
La riproduzione di una scrittura privata in un atto di citazione avente data certa in ragione dell'avvenuta notificazione non costituisce fatto idoneo, nei confronti dei terzi, a stabilire l'anteriorità della formazione del documento rappresentato con il grado di certezza richiesto dall'art. 2704 cod. civ.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 19 novembre 2009 n. 24414

Prova civile documentale - Scrittura privata - Data certa - Documento indicato nell'atto di citazione.
In tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, il fatto che un documento sia indicato in un atto di citazione non vale a conferire al documento (solo successivamente depositato nel fascicolo) data anteriore alla notifica della citazione stessa con il criterio di certezza richiesto dall'articolo 2704 cod. civ., non rientrando il caso in alcuna delle ipotesi specifiche previste da tale disposizione né integrando le altre situazioni che, in base allo stesso articolo, stabiliscono in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 15 novembre 1995 n. 11824

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