Rider: i primi contratti di lavoro subordinato per i ciclo-fattorini
Il modello che la società di delivery intende utilizzare è quello del contratto "Scoober", basato sulle linee guida internazionali di un accordo aziendale e sull'applicazione integrale della normativa e della legislazione italiana
La "questione riders" rappresenta uno dei temi di stretta attualità più complessi nel campo del diritto del lavoro. Le varie pronunce della giurisprudenza, infatti, non hanno offerto indicazioni univoche sulla qualifica da attribuire al ciclo-fattorino, limitandosi ad applicare i principi in materia di subordinazione e autonomia del rapporto con riguardo alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni.
In sostanza, secondo la giurisprudenza, se nelle singole fattispecie il rider viene etero-diretto dal datore di lavoro (o dalle piattaforme digitali utilizzate per lo smistamento delle consegne, da considerarsi a tutti gli effetti come imprese secondo la giurisprudenza comunitaria) dovrà essere considerato come lavoratore subordinato. Viceversa, qualora il ciclo-fattorino conservi la propria autonomia organizzativa e qualora presti la propria opera senza vincolo di subordinazione, deve essere qualificato come lavoratore autonomo.
In assenza di una specifica disciplina in materia, le società di delivery hanno tendenzialmente operato una qualificazione dei ciclo-fattorini come lavoratori autonomi o come collaboratori in regime di autonomia, esponendosi tuttavia al rischio di veder riqualificato il rapporto dei riders in sede giudiziale.
In particolare, infatti, la recente pronuncia del Tribunale di Palermo, in applicazione dei principi generali enunciati in materia dalla Sentenza 1663/2020 della Corte di Cassazione, ha accolto le istanze dei rider, che avevano adìto il giudice per veder riconosciuta la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro.
D'altro canto, il Tribunale di Firenze, in data 9 febbraio 2021, li ha inversamente qualificati come lavoratori autonomi, rigettando il ricorso proposto dalle associazioni sindacali e disponendo che «sono lavoratori autonomi perché possono decidere se e quando lavorare, senza doversi giustificare» per cui «non trova applicazione l'art. 28 della legge n. 300 del 1970».
In tale situazione di incertezza, la nota società di delivery "Just Eat" ha scelto di comunicare l'avvio della procedura di assunzione per tutti i rider impiegati sul territorio italiano a partire dal marzo del 2021.
Il contratto, dunque, consentirà loro di accedere agli istituti e alle tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato: compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità per lavoro notturno e festivi, coperture assicurative, dispositivi di sicurezza gratuiti in dotazione, formazione obbligatoria e tutele previdenziali.
Il modello che la società intende utilizzare è quello del contratto "Scoober", basato sulle linee guida internazionali di un accordo aziendale e sull'applicazione integrale della normativa e della legislazione italiana. Tale contratto prevede un certa la flessibilità connessa al tipo di attività in base all'orario di lavoro, full time, part-time o a chiamata, con l'introduzione di una paga oraria ("non inferiore alle tabelle previste da contratti collettivi esistenti per profili ed attività analoghe, garantendo un compenso orario del valore medio di circa 9 Euro. Si tratta di un valore indicativo, che si ottiene applicando su una paga base di 7.50 Euro l'ora, indipendentemente dalle consegne effettuate, il pacchetto di maggiorazioni previste dalla normativa in vigore") e con una sorta di bonus legato al numero di consegne effettuate dal ciclo-fattorino.
Con l'applicazione di tale modello, dunque, Just Eat si defila da Assodelivery, l'associazione delle piattaforme di food delivery, che aveva sottoscritto con il sindacato UGL un accordo collettivo che inquadrava i rider come lavoratori autonomi.
Nonostante la novità dell'espresso riconoscimento della subordinazione per tutti i ciclo-fattorini, i sindacati non ritengono idoneo il modello Scoober per regolare il rapporto di lavoro dei rider e insistono per l'integrale applicazione del CCNL Logistica e Trasporti, l'unico che, a detta dei rappresentanti sindacali, può garantire le giuste tutele e i giusti salari.
Pertanto, nonostante si tratti di una tappa fondamentale nel progressivo riconoscimento della subordinazione dei rider, la vicenda appare ancora incerta e presumibilmente, in assenza dell'accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, il contratto Scoober non ne rappresenterà il punto d'arrivo.
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*A cura degli avvocati Antonino La Lumia (Founding Partner di Lexalent) e Antonella Carbone (of counsel di Lexalent)