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Ritardi aerei dovuti al carico bagagli, quando si perde il risarcimento

Per la Corte Ue, sentenza della Corte nella causa C-405/23, la carenza di personale può costituire un “caso eccezionale” che esonera la compagnia. Il vettore però deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile

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di Francesco Machina Grifeo

Non sempre il ritardo del volo aereo dovuto ai tempi lunghi per il carico dei bagagli a causa della carenza del personale aeroportuale può dare diritto a un risarcimento. In taluni casi, infatti, esso configura una circostanza eccezionale di cui non risponde la compagnia. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza della Corte nella causa C-405/23 Touristic Aviation Services, chiarendo quali sono i presupposti per chiedere il ristoro.

Nel 2021, un volo in partenza da Colonia-Bonn (Germania) per l’isola greca di Kos, operato dalla compagnia TAS, ha subito un ritardo di 3 ore e 49 minuti dovuto a diverse ragioni, ma principalmente a una carenza di personale dell’aeroporto di Colonia-Bonn per caricare i bagagli.

Un certo numero di passeggeri interessati ha ceduto i propri eventuali diritti a una compensazione pecuniaria alla Flightright che ha proposto ricorso contro la TAS davanti ai giudici tedeschi, sostenendo che il ritardo era imputabile alla compagnia e non poteva essere giustificato da circostanze eccezionali.

La Corte ricorda che secondo il diritto dell’Unione (Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 ) una compagnia aerea non è tenuta a pagare una compensazione pecuniaria per un ritardo prolungato, ossia di oltre tre ore, se è in grado di dimostrare che il ritardo è dovuto a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Il giudice tedesco ha chiesto alla Cgue se l’insufficienza del personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli negli aerei possa configurare una «circostanza eccezionale».

La Corte risponde affermativamente: il fatto che il personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente può configurare una «circostanza eccezionale». Infatti, si è in presenza di una «circostanza eccezionale» quando l’evento, in primo luogo, non è, né per sua natura né per la sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea e, in secondo luogo, sfugge all’effettivo controllo di questa.

Spetta al giudice tedesco però verificare se entrambe le condizioni siano soddisfatte. Si dovrà dunque per prima cosa valutare se le carenze riscontrate nelle operazioni di carico dei bagagli vadano considerate generalizzate. E se così fosse non potrebbero configurare un evento inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea. Inoltre, si dovrà valutare se tali carenze sfuggissero al controllo della TAS. Cosa che non avverrebbe, in particolare, se la TAS fosse autorizzata a esercitare un controllo effettivo sul gestore dell’aeroporto.

Tuttavia, precisa la Corte, anche se il giudice tedesco dovesse constatare che la carenza di personale configura una «circostanza eccezionale», la TAS, per poter essere esonerata dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri, dovrà ancora dimostrare, da un lato, che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare neanche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, dall’altro, che ha attuato tutte le misure adeguate alla situazione per porre rimedio alle conseguenze che ne derivano.

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