Civile

Sanzionato l'avvocato che fattura in ritardo

Per la Cassazione, la tardiva fatturazione delle prestazioni vale all'avvocato una sanzione disciplinare

di Marina Crisafi

Fatturare in ritardo le prestazioni al proprio assistito vale all'avvocato una sanzione disciplinare. Lo hanno confermato le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 21962/2021), pronunciandosi sul ricorso di un legale avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la sanzione della censura irrogatagli dal Cdd di Brescia, per la tardiva fatturazione delle prestazioni rese in favore di un cliente.
La vicenda
Nel ricorrere al giudice dell'impugnazione l'avvocato si doleva, tra l'altro, dell'errata ricognizione istruttoria della vicenda operata dalla sentenza impugnata, posto che il preteso ritardo nell'emissione delle fatture, oggetto di incolpazione, non gli era addebitabile, a causa della condotta del cliente, confuso nel suo agire e uso a frazionare in più riprese i pagamenti dovuti.
Il legale criticava, in particolare, il Cnf per aver fatto proprie le tesi del Cdd di Brescia che aveva recepito le confuse, incongruenti e talora incomprensibili asserzioni del cliente in ordine ai fatti di causa quantunque l'illecito fosse nella specie insussistente, essendo avvenuta la fatturazione in base ai pagamenti dilazionati effettuati di volta in volta dal cliente e non appena erano stati da questo resi noti i dati necessari.
La decisione
La Cassazione, tuttavia, ritiene tutte le doglianze dell'avvocato sottratte al proprio vaglio perché affette da pregiudiziale inammissibilità.
Infatti, ricordano dal Palazzaccio, "essendo le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare impugnabili avanti a queste Sezioni Unite ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578/1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito". Dunque, non è consentito alla Cassazione sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non ai fini della sua ragionevolezza (cfr., tra le altre, Cass., SS.UU., n. 20344/2018).
Per cui, nulla di fatto per l'avvocato: ricorso inammissibile e sanzione confermata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©