Se cliente e avvocato non fissano il compenso il giudice lo liquida entro i limiti tariffari
La discrezionalità del giudice è contenuta entro soglie minime inderogabili aggiornate con decreto ministeriale e la valutazione operata si fonda sulla prova o meno della reale complessità dell’opera professionale prestata
In assenza di una pattuizione tra le parti sulla remunerazione dell’incarico assunto dall’avvocato il compenso viene individuato in base ai criteri ministeriali aggiornati come previsto dal comma 6 dell’articolo 13 della legge 247/2012 che regola la professione legale. Quando poi il compenso viene stabilito dal giudice quest’ultimo applica le tariffe fissate con il decreto del ministero della giustizia che ogni due anni aggiorna i parametri da applicare per il calcolo della parcella del professionista...