La Suprema corte nella decisione n. 28528/2025 ha emesso un giudizio del tutto difforme rispetto alle pronunce dei giudici di merito.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 28 ottobre 2025 n. 28528 - Presidente De Stefano; Relatore Pellecchia

LA MASSIMA

Condominio - Lastrico solare - Danni verificatisi nell'immobile sottostante - Risarcimento - Obbligo del danneggiato alla contribuzione delle spese - Sussiste. (Cc, articoli 1126, 2051 e 2055)

Il condomino che subisca, alla propria unità immobiliare, un danno derivante da un sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta, alle spese necessarie per la riparazione di quel peculiare bene comune, nonché alla rifusione dei danni cagionati, in ragione dei due terzi per la preminente funzione di copertura del proprio immobile, svolta dal lastrico o terrazza a livello.

Il proprietario dell'immobile danneggiato da infiltrazioni, provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, pur assumendo la posizione di terzo avente diritto al risarcimento, non è esonerato dall'obbligo di contribuire pro quota alle spese di riparazione del bene comune nonché alla rifusione dei danni cagionati, nella misura di due terzi dal momento che il lastrico o la terrazza svolgono la funzione di copertura del proprio immobile.

Detto principio è stato ribadito dalla Suprema corte...

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