Sezioni unite: impugnazione inammissibile se l’indirizzo Pec è fuori elenco
Lo ha chiarito la Suprema corte con una “informazione provvisoria”; sì però a un nuovo inoltro alla casella corretta ma il ricorrente resta esposto al rischio inammissibilità per tardività
Nel sistema delineato dalla riforma Cartabia (art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1509) diventa inammissibile l’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Dgsia del 9 novembre 2020. Anche se l’invio è riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla e l’atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione. Le Sezioni unite penali della Cassazione rispondono negativamente al quesito posto dall’ordinanza di rimessione n. 33741/2025. Lo comunica la Suprema corte rilasciando una “informazione provvisoria”, in attesa del deposito della sentenza.
Secondo un precedente diverso orientamento, alla base del contrasto giurisprudenziale (n. 19415 del 17/04/2025), l’irregolarità poteva, in alcune condizioni, considerarsi sanata. Il caso, citato anche nel ricorso, era relativo a un appello cautelare trasmesso a due indirizzi di posta elettronica certificata nessuno dei quali, però, corretto, in cui tuttavia la cancelleria aveva attestato la ricezione della seconda delle due impugnazioni con nota scritta a mano in calce all’atto di trasmissione. Ebbene per i giudici se ne doveva affermare la regolarità, in applicazione dei principi generali sulla sorte dell’atto di impugnazione, irritualmente presentato, che, tuttavia, sia pervenuto tempestivamente alla cancelleria del giudice competente (S. U, Bottari). Non solo, tale interpretazione “sarebbe resa doverosa dalle fonti sovranazionali sul giusto processo” che vietano che l’accesso dell’individuo alla giustizia risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza. Il criterio del raggiungimento dello scopo veniva così elevato a principio generale del sistema.
Per le S.U. (informazione provvisoria) invece la risposta è “negativa, ferma restando – e qui si registra una piccola apertura - l’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell’elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all’ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività”.
Per quanto l’affermazione non sia cristallina sembra potersene desumere che l’inoltro a una casella errata non pregiudichi un nuovo invio all’indirizzo giusto “entro il termine”, pur restando a carico del ricorrente “il rischio che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività”.



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