Comunitario e Internazionale

Sì all'accesso parziale a professioni regolate da automatico riconoscimento delle qualifiche

In particolare, in ambito sanitario, se sono coinvolti interessi generali è possibile prevedere l'ok dello Stato ospitante

di Paola Rossi

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso parziale ad una delle professioni che rientrano nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, tra le quali figurano anche professioni sanitarie. Così la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza sulla causa C-490/20 ha interpretato la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche che consente la mobilità dei professionisti in ambito Ue.
La sentenza mette in luce la necessità di distinguere, all'interno delle norme Ue, tra i «professionisti» che beneficiano del riconoscimento automatico e le «professioni» interessate da tale meccanismo. Il rinvio pregiudiziale proviene dalla Francia dove è previsto l'accesso parziale alle professioni sanitarie, comprese quelle cui si applica il meccanismo Ue del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. Previsione nazionale che passa il vaglio di legittimità quando la professione svolta nello Stato membro ospitante comprende un ventaglio di attività più ampio di quello cui si accede nello Stato membro di formazione.
La Cgue nel rispondere al quesito, sorto in una controversia nazionale relativa all'ambito sanitario, ricorda che i titoli di formazione di medico, infermiere generalista, dentista, veterinario, ostetrico e farmacista, sono oggetto di riconoscimento automatico negli Stati Ue sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione. Ma precisa che sono esclusi dall'accesso parziale " i professionisti "che beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche e non "le professioni" interessate da tale riconoscimento automatico. E conclude affermando che a fronte di motivi imperativi di interesse generale (quali sono le attività di gestione della salute pubblica o di sicurezza dei pazienti) uno Stato membro "dovrebbe essere in grado di negare l'accesso parziale". In conclusione la possibilità di prevedere un accesso parziale garantisce maggiormente l'obiettivo di abolire ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, concedendo al professionista che lo richieda di accedere parzialmente allo svolgimento della professione nello Stato ospitante dove le attività interessate abbiano un ambito più vasto che nello Stato membro d'origine e le differenze siano così ampie da rendere necessario esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e di formazione per colmare le sue lacune.
La Corte constata infatti che, in assenza di una possibilità d'accesso parziale alle professioni sanitarie prima elencate, un gran numero di professionisti sanitari qualificati in uno Stato membro per esercitarvi talune attività rientranti in una delle suddette professioni, ma non corrispondenti, nello Stato membro ospitante, ad una professione esistente, continuerebbero a doversi confrontare con ostacoli alla loro mobilità.
Di conseguenza, la direttiva comporta che i professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali abbiano accesso alla totalità delle attività coperte dalla professione corrispondente nello Stato membro ospitante, ma ciò non implica che le professioni non siano interessate dall'accesso parziale.

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