Penale

Sicurezza sul lavoro: presunzione di adeguatezza del modello 231 se conforme a standard internazionali

Con la pronuncia in commento (Cass. pen. n. 30039/2025) la Suprema Corte sancisce, di fatto, nuove linee guida da osservare in sede di redazione dei modelli di organizzazione e gestione

Dirompente nell’ambito dei confini della responsabilità 231 e, in particolare, sull’elemento della colpa di organizzazione e adeguatezza del modello di organizzazione e gestione, è stata la recente pronuncia della Cassazione penale, Sez. IV, n. 30039, del primo settembre 2025.

Nel contesto di un processo incardinatosi a seguito di un infortunio mortale occorso a un lavoratore nel novembre 2012, la Corte di Cassazione ha definito in maniera chiara i parametri a cui l’autorità giudicante deve attenersi nell’ambito dei giudizi per responsabilità ex d.lgs. 231 a carico delle imprese.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso presentato da una delle società condannate in secondo grado, all’interno del quale veniva contestato l’assoluto difetto di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento della colpa di organizzazione.

Nella sentenza in analisi, la Suprema Corte ha ripercorso anzitutto il perimetro della “colpa di organizzazione”, elemento essenziale dell’illecito amministrativo e distinto dalla colpa degli autori del reato e, inoltre, ha ricordato come i Modelli di Organizzazione e Gestione di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 hanno una natura e funzione diversa rispetto alla ulteriore documentazione aziendale predisposta in materia antinfortunistica.

In tale contesto, la Suprema Corte ha sancito alcuni principi essenziali per gli operatori del settore, in particolare con riferimento alle caratteristiche richieste al M.O.G..

Innanzitutto, la Cassazione ha richiamato l’art. 30 del d.lgs. 81/2008, il quale individua i requisiti minimi che il M.O.G. deve possedere per poter esplicare efficacia esimente. Il M.O.G., infatti, deve assicurare la sussistenza di un sistema aziendale idoneo a garantire l’adempimento di tutti gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui la valutazione dei rischi e la vigilanza sul rispetto delle procedure.

La Corte ha altresì chiarito come, in presenza di un modello di organizzazione aziendale redatto conformemente alle Linee guida UNI – INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007 (oggi ritirata e sostituita dalla ISO 45001:2018) opera, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. 81/2008, un meccanismo presuntivo di adeguatezza dello stesso che, pur non determinando un’automatica efficacia esimente, costituisce un elemento di valutazione di particolare pregnanza nell’ambito dell’accertamento della colpa di organizzazione.

Da qui, l’importanza riconosciuta alla certificazione del modello organizzativo che, laddove presente, come nel caso affrontato dalla sentenza, fa sorgere una presunzione di adeguatezza, superabile solo da una compiuta dimostrazione dell’inadeguatezza sostanziale del sistema organizzativo adottato.

Non solo. La Suprema Corte ha, altresì, ritenuto fondato il ricorso nel punto in cui censurava l’errore metodologico nel quale era incorsa la Corte di Appello, la quale aveva ritenuto inadeguato il M.O.G. adottato dalla Società, in ragione della natura generica e di mero monito delle procedure di sicurezza ivi contenute.

Sul punto gli Ermellini hanno chiarito come i modelli di organizzazione e gestione, per loro natura e struttura, non possono e non devono scendere nel dettaglio operativo specifico, dovendosi limitare a delineare principi, procedure generali e flussi informativi necessari per prevenire la commissione di reati.

La specificità operativa è invece demandata agli strumenti previsti dal Testo Unico Sicurezza, il quale identifica il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) quali pilastri della programmazione del sistema di sicurezza aziendale. E proprio tali documenti hanno il compito di dettagliare a livello tecnico e operativo le misure in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Il M.O.G., al contrario, non è un “manuale tecnico” ma un sistema di governance, di controllo e di vigilanza che si colloca come livello ulteriore di tutela rispetto al DVR e agli altri strumenti previsti dal d.lgs. 81/2008, traducendo gli obblighi tecnici e organizzativi ivi contenuti in procedure di gestione e responsabilizzazione.

La Suprema Corte con tale pronuncia ha di fatto sancito delle nuove linee guida che devono essere osservate dagli addetti al settore in sede di redazione dei modelli di organizzazione e gestione. In ragione della natura che deve essere attribuita al modello di organizzazione e gestione (i.e., funzione di governance e di controllo dei processi decisionali e non di dettaglio tecnico – operativo), le procedure ivi contenute dovranno necessariamente avere carattere generale e sistematico, demandando, invece, la definizione degli aspetti di dettaglio operativo a ulteriori documenti distinti e complementari al M.O.G.. La conformità agli standard internazionali consentirà inoltre all’ente di beneficiare della presunzione di adeguatezza.

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*Avv. Laura Corbeddu (Senior Associate - BCA Legal); Avv. Silvia Martina (Partner - Cagnola&Associati Studio Legale) e Avv. Francesca Peverini (Associate - Cagnola&Associati Studio Legale)

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