La disposizione introduce una apprezzabile dilatazione del novero dei soggetti indennizzabili dallo Stato comprendendovi – rispetto al testo precedente – anche coloro che siano superstiti "qualificati" di soggetti che, al tempo dell'evento, avessero interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i mafiosi

Decreto legge 11 aprile 2025 n. 48

Un altro dei cantieri sempre aperti della legislazione antimafia è quello delle misure di protezione in favore delle vittime della criminalità organizzata e dei soggetti che subiscono le conseguenze delle attività mafiose e terroristiche.

Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata (Dl 48/2025, articolo 5)

Compresi i superstiti "qualificati" di soggetti che hanno interrotto le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i mafiosi o non hanno con loro nessuna frequentazione

L'evidente deflessione della violenza mafiosa più efferata non giustifica la circostanza che lo Stato debba prendersi meticolosa cura delle vittime dei reati della criminalità organizzata rimuovendo incoerenze e inefficienze che rischiano di tradursi in ulteriori...

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