Responsabilità

Strade di campagna, nessun obbligo di installare guard rail

Lo ha ribadito il Tribunale di Novara con la sentenza 11 gennaio 2022 n. 4

di Andrea Alberto Moramarco

L'ente preposto alla manutenzione di una strada extraurbana con limite di velocità massima di 30 km/h non è tenuto, né per disposizioni di legge né per ragioni di buon senso ed opportunità, ad installare barriere di protezioni laterali lungo la via. Pertanto, in caso di incidente mortale avvenuto su una strada avente tali caratteristiche, non sussiste alcuna responsabilità, ex articolo 2051 cod. civ., per l'ente convenuto. Ad affermarlo è il Tribunale di Novara con la sentenza n. 4/2022.

La vicenda
L'incidente oggetto della decisione ha come protagonista un uomo il quale una mattina, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta una strada provinciale nel territorio del Comune di Novara, oltrepassava il ciglio erboso della strada posto sulla destra rispetto al proprio senso di marcia finendo nel canale adiacente la strada. In seguito alla caduta, subiva una grave frattura delle vertebre cervicali che lo aveva reso tetraplegico, condizione che lo aveva poi portato ad una serie di conseguenze collaterali e di qui al decesso dopo un anno dall'incidente.
I familiari decidevano così di citare in giudizio la Provincia, proprietaria della strada, sul presupposto della responsabilità esclusiva di quest'ultima, in quanto l'ente avrebbe dovuto e potuto installare un guard rail lungo la via, circostanza che avrebbe sicuramente impedito l'incidente. La Provincia, dal canto suo, respingeva le accuse non sussistendo nei suoi confronti alcun obbligo di installare barriere protettive laterali. Si trattava, infatti, di una «stradella consente la circolazione solo a ciclisti» e agli abitanti della zona, «con un limite di velocità di 30 km/h e quindi scevra da quelle situazioni di rischio che rendono necessaria la previsione di barriere di contenzione».

La decisione
Tale rilievo difensivo viene condiviso dal Tribunale, il quale ricorda l'orientamento di giurisprudenza secondo cui «le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti».
In sostanza, afferma il giudice, l'ente proprietario della strada non è tenuto ad installare sempre le protezioni laterali: deve farlo quando disposizioni di legge lo prevedono e può farlo quando ragioni di buon senso lo consigliano. Nel caso di specie, considerate le caratteristiche della strada ove è avvenuto l'incidente, non sussiste né l'uno né l'altro caso L'incidente è, infatti, avvenuto su «strada di campagna, pressochè rettilinea e pianeggiante, priva di dislivelli significativi e con una buona visuale ove il transito è peraltro limitato ai ciclisti e ai residenti», ragion per cui non vi erano né obblighi di legge né ragioni di opportunità che rendevano necessaria l'installazione del guard rail.

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