Penale

Testimoni di giustizia, così l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni

Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" il Dm che prevede le modalità di attuazione dell'assunzione del beneficio

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di Alberto Cisterna

Dopo oltre due anni approdano alla loro concreta applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge n.6/2018 riguardanti l'assunzione dei testimoni di giustizia nelle pubbliche amministrazioni. Il decreto interministeriale n. 174/2000 reca, infatti, le indispensabili norme regolamentari per assicurare, a coloro i quali abbiano deposto in qualità di testimoni in processi di particolare allarme sociale, l'accesso alla principale delle misure di reinserimento sociale e lavorativo rappresentata certo dall'assegnazione di un lavoro stabile e qualificante. L'articolo 7 citato aveva introdotto una complessa previsione di principio per la quale lo strumento regolamentare rappresentava il necessario snodo esecutivo. La legge del 2018 aveva, infatti, previsto che l'accesso del testimone di giustizia operasse in alternativa alla capitalizzazione dei benefici economici o al riacquisto dell'autonomia economica e che esso dovesse avvenire mediante «un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute».

Chiamata diretta
Naturalmente affinché l'opzione possa concretamente attuarsi è indispensabile lo strumento eccezionale della chiamata diretta nominativa e il connesso diritto al collocamento obbligatorio con la medesima procedura prevista dalla legge 497/1998 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il regolamento appena pubblicato in Gazzetta ufficiale prevede le modalità di attuazione dell'assunzione del beneficio anche al fine di di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione.
Come si vede un delicato bilanciamento dei concorrenti interessi pubblici e privati, in cui non è del tutto vicaria la necessità della pubblica amministrazione di assicurarsi prestazioni lavorative adeguate all'apporto professionale che il testimone (o in sua vece il coniuge, i figli, ovvero, in subordine, i fratelli stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione) è in grado di garantire all'ufficio cui viene assegnato.

I requisiti
Ciò posto, come sempre, è l'aspetto finanziario ed economico quello che catalizza la regolamentazione ministeriale, anche al fine di tenere in considerazione le provvidenze di sostegno che la legge del 2018 già prevede per i testimoni di giustizia. L'articolo 3 precisa ulteriormente che il programma di assunzione non è previsto per coloro i quali abbiano già usufruito della speciale misura della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di sostegno che il Servizio centrale di protezione rende ai testimoni. Secondariamente è necessario che i beneficiari non abbiano «altrimenti riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi». In qualche misura si prevede che l'assunzione nell'apparato pubblico e il relativo stipendio operino sia sul versante, importante, del reinserimento sociale del testimone sia su quello del sostegno economico che assume un'imprevista connotazione sinallagmatica. Ossia non più misure di mero sostegno, ma un contratto di impiego pubblico in cui il testimone rende all'amministrazione statale una prestazione lavorativa. A prescindere dalle regole di dettaglio che il regolamento prevede per l'accesso del testimone protetto al programma di assunzione e per la sua complessa gestione - che comprende anche la formazione di una vera e propria graduatoria per il collocamento - mette conto osservare che un rilievo decisivo viene assicurato ai titolo di studio e alla professionalità posseduti dal singolo onde assicurargli un'occupazione adeguata fatte salve sempre le esigenze di sicurezza personale.
Giunge, così, a completamento un percorso intrapreso dal 2001 per la definitiva e irreversibile separazione tra il trattamento previsto per i collaboratori di giustizia e quello accordato ai testimoni protetti. Un percorso insopportabilmente lungo e defatigante che perviene a un esito del tutto soddisfacente e rassicurante per coloro i quali, chiamati al dovere civico della testimonianza, si fanno carico di pesanti ripercussioni personali e familiari per ottemperarvi.

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