Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 25 e il 29 luglio 2022
Nel corso di questa settimana le Corte d'Appello si pronunciano in materia di: rimozione delle barriere architettoniche negli edifici condominiali; specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie; vizi della cosa venduta. Affrontano altresì i temi della corretta esegesi della norma di cui all'articolo 2049 c.c. (sulla responsabilità di "padroni" e "committenti") e del diritto del mediatore alla provvigione.
Da parte loro i Tribunali si soffermano sul recesso ad nutum nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, sulla cessione dei rapporti giuridici, sulle associazioni non riconosciute nonché sulle cooperative edilizie, e infine sulle ipotesi di nullità del testamento olografo.
CONDOMINIO
Edifici condominiali - Barriere architettoniche – Eliminazione (Cc, articolo 1120; legge 9 gennaio 1989, n. 13, articolo 1)
La Corte d'Appello di Lecce interviene in tema di rimozione delle barriere architettoniche in un complesso condominiale osservando così, in punto di diritto, come - anche in applicazione del generale principio di solidarietà condominiale – debba ritenersi meritevole di tutela l'iniziativa finalizzata a migliorare la fruizione degli spazi comuni senza che ciò gravi, o nuoccia particolarmente, alle specifiche esigenze dei condomini.
La ratio sottesa alla legge n. 13/1989, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, è quella di facilitare tale abbattimento introducendo talune importanti deroghe alle procedure ordinarie: tra queste, anche l'abbassamento delle maggiorante assembleari per la realizzazione delle innovazioni ex articolo 1120 c.c..
Invero, l'eliminazione delle barriere architettoniche è pacificamente espressione di quel principio di "solidarietà sociale" volto a favorire la più generale accessibilità dell'edificio implicando il contemperamento di vari interessi tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle dette barriere.
Si tratta, a ben vedere, di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione da parte di costoro degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione.
Invero la citata Legge del 1989 non si è limitata ad innalzare il livello di tutela in favore dei soggetti affetti da invalidità ma ha segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi di tali persone, problemi che devono essere assunti dall'intera collettività.
E così, nella valutazione del Legislatore, quale si desume dalla legge n. 13/1989, articolo 1, l'installazione di un ascensore o di altri congegni, con le caratteristiche richieste dalla normativa tecnica, idonei ad assicurare l'accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici, costituisce elemento che deve necessariamente essere previsto dai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero al momento della ristrutturazione di interi edifici.
• Tribunale di Sassari, sentenza 26 luglio 2022 n. 806