Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 5 e il 9 settembre 2022
Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello si pronunciano in tema di assicurazione sulla vita (e pretesa creditoria degli eredi), di collegamento negoziale, di contratto di ormeggio, di personalizzazione del danno non patrimoniale e, infine, di recesso ad nutum nei contratti.
I Tribunali, da parte loro, si soffermano in materia di usucapione nella comunione, di investimento di un pedone, di danni subiti nel corso di una lezione di sci, di tabelle millesimali nel condominio e, infine, di diritto al compenso del professionista.
ASSICURAZIONE
Contratto di assicurazione sulla vita – Eredi beneficiari - Quota (Cc, articolo 1920)
Il principio di diritto di cui fa applicazione la Corte d'Appello di Catania nella sentenza in esame è quello secondo cui la designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell'articolo 1920 c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo dell'astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
La designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso inverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo.
E precisamente poiché il terzo appartenente alla generica categoria degli eredi individuati ai sensi dell'articolo 1920 c.c. acquista il diritto all'indennità assicurativa iure proprio e non iure successionis la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli eredi designati quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione esclude l'operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l'automatica ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione.
In considerazione della fonte di siffatto acquisto – costituita dal contratto assicurativo e non dalla delazione ereditaria– il diritto entra a far parte del patrimonio del terzo beneficiario e non di quello del de cuius: pertanto il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Gli eredi devono così qualificarsi come creditori della prestazione assicurativa gravante in capo all'assicuratore, in forza del contratto. Infatti, nella polizza di assicurazione sulla vita a favore di terzo la legge non riscontra un trasferimento immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell'assicuratore e non dall'asse ereditario dell'assicurato.
• Tribunale di Napoli, sezione 11, sentenza 8 settembre 2022, n. 7887
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