Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 2 e il 6 maggio 2022

di Giuseppe Cassano


Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello sono chiamate a pronunciarsi in tema di contratti pubblici, conto corrente bancario, impresa in liquidazione coatta amministrativa (e tutela dei creditori), obbligazioni pecuniarie (e maggior danno).
Da parte loro i Tribunali si soffermano su contratto di locazione, inquadramento del lavoratore subordinato, società di capitali, appalto privato, divisione della comunione e, infine, diritto di autore.


CONTRATTI PUBBLICI
Contratti pubblici - Atto di risoluzione – Natura giuridica
(Cc, articolo 1456; Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, articolo 108)
Precisa la Corte d'Appello di Milano come l'atto di risoluzione di un contratto di concessione di servizi non possa essere qualificato quale provvedimento amministrativo.
Invero, tale atto di risoluzione, adottato in base all'art. 108, III, D.Lgs. n. 50/2016, è espressivo della capacità generale di diritto privato della Pubblica Amministrazione e inerisce ad un'attività paritetica con riguardo ai soggetti privati, risolvendosi in un'ipotesi speciale di risoluzione per inadempimento.
Alla luce della natura privatistica del suddetto atto consegue, secondo l'argomentare dell'adito Collegio giudicante, come sia del tutto trascurabile ogni indagine circa la sussistenza di eventuali vizi formali.
Ne consegue altresì che le controversie che hanno ad oggetto il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto adottato per grave inadempimento (grave irregolarità e grave ritardo) ex art. 108, III, in esame sono devolute alla cognizione del Giudice Ordinario, perché attinenti alla fase esecutiva e per la ragione che l'atto risolutivo va qualificato come una forma di autotutela contrattuale riconosciuta alla Pubblica Amministrazione che incide sul diritto soggettivo del contraente privato.
In particolare, la risoluzione anticipata del contratto disposta autoritativamente è di competenza del Giudice Ordinario solo se incide su un rapporto di natura privatistica in cui le parti sono in condizione di parità, come nel caso dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'appaltatore, non implicando l'esercizio di poteri discrezionali dell'Amministrazione.
Così pure nel caso in cui l'Amministrazione pubblica ottenga la risoluzione del contratto invocando la clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., la controversia tra le parti contraenti appartiene alla giurisdizione ordinaria per essere l'atto risolutivo esercizio di diritto potestativo governato dal diritto comune e non di poteri autoritativi di matrice pubblicistica dell'amministrazione pubblica nei confronti del privato.
(Tribunale Firenze, Imprese, 6 maggio 2022 n. 1372)

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