Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 13 e il 17 marzo 2023

di Giuseppe Cassano

Le Corti d'Appello, nel corso di questa settimana, si occupano di onere della prova nella simulazione assoluta, di revocatoria fallimentare, degli elementi costitutivi del mutuo di scopo, di actio negatoria servitutis e, infine, di contratto di assicurazione.
I Tribunali, a loro volta, trattano le materie del concorso del fatto colposo del creditore, delle fonti del diritto (avuto particolare riguardo al diritto dell'U.E.), della carta del docente (con riferimento ai soggetti che ne hanno diritto), della mediazione e, infine, della ripartizione delle spese comuni nel condominio.


CONTRATTI
Simulazione assoluta – Onere della prova – Causa simulandi

Afferma in sentenza la Corte d'Appello di Milano che è astrattamente possibile ravvisare una ipotesi di simulazione assoluta nei casi di negozi ricettizi.
Come noto, si ha simulazione assoluta quando in luogo del contratto simulato non si vuole alcun rapporto contrattuale (ad esempio, si simula la vendita del cespite A da Tizio a Caio solo per frodare i creditori di Tizio, non intendendo realizzare alcun trasferimento del bene). Si ha simulazione relativa quando in luogo del contratto simulato si vuole un rapporto contrattuale diverso per il tipo (esempio della vendita che dissimula una donazione), l'oggetto (ad esempio, si finge di vendere a 100 ciò che si vende a 50) o l'identità della parte (interposizione fittizia).
Nella simulazione assoluta – argomenta l'adita Corte - non è necessaria alcuna controdichiarazione (intesa, quest'ultima, nel senso di atto che specifica le reali pattuizioni dei contraenti) in quanto l'intento delle parti non è quello di fare valere un differente negozio, bensì quello di non volerne alcuno, risolvendosi la fattispecie in un caso di apparenza negoziale creata intenzionalmente dalle parti che, in realtà, non vogliono essere legate dal negozio sottoscritto.
Può certamente essere eccepita la simulazione assoluta anche nei confronti di un atto di ricognizione di debito, poiché l'astrazione propria di questo istituto incontra il suo limite nella prova della inesistenza del rapporto sottostante.
Invero, il riconoscimento assume il rilievo di astrazione della causa debendi sul solo piano processuale, consentendo di presumere l'esistenza e la validità del rapporto che ne costituisce il fondamento, e dispensando colui a favore del quale il riconoscimento è rivolto dall'onere di provarlo, ma non ha valenza sul piano sostanziale, potendo l'altra parte fornire la prova dell'inesistenza di tale rapporto.
In conformità ai principi generali, spetta a colui che deduce la simulazione dimostrarne la sua sussistenza, provando l'accordo simulatorio.
Ove si tratti, poi, di azione esercitata al fine di ottenere una declaratoria di simulazione assoluta proposta da una delle parti, valgono le limitazioni previste dal codice civile alle prove testimoniali e per presunzioni.
Con la precisazione, ancora, che la dimostrazione della cosiddetta causa simulandi, cioè della ragione che ha indotto le parti a compiere l'atto simulato, costituisce un importante, ma non sufficiente, elemento presuntivo di convincimento dell'esistenza della simulazione.
Tribunale di Teramo, sentenza 15 marzo 2023 n. 230

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