Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 6 e il 10 giugno 2022

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello intervengono in tema di: responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore; compravendita immobiliare (con riguardo alla necessità per il venditore di dotarsi del certificato di abitabilità); diritto al panorama; dimissioni dell'amministratore di condominio; forma dei contratti bancari.
Da parte loro i Tribunali sono chiamati a pronunciarsi sulla responsabilità da prodotto difettoso, sull'azione di riduzione, sulla figura del coobbligato nel contratto di finanziamento, sulla responsabilità del direttore dei lavori nell'appalto e, infine, sul riparto delle spese per le prestazioni sociosanitarie.


SICUREZZA LAVORO
Infortunio occorso al lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro – Natura giuridica – Onere della prova
(Cc, articolo 2087)
La sezione lavoro della Corte d'Appello di Milano si sofferma, in sentenza, sulla corretta esegesi della norma di cui all'articolo 2087 c.c. osservando come la stessa imponga all'imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.
Tali misure devono essere distinte tra: 1) quelle tassativamente imposte dalla legge; 2) quelle generiche dettate dalla comune prudenza; 3) quelle ulteriori che in concreto si rendano necessarie.
E così, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
È evidente, quindi, che il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa non determini di per sé l'addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l'altro, della nocività dell'ambiente di lavoro.
Pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la responsabilità dell'imprenditore ex articolo 2087 c.c. non è, tuttavia, circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
In conclusione, si afferma da parte dell'adita Corte che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.
Tribunale di Rimini, sentenza 10 giugno 2022 n. 569

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