Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 21 e il 25 novembre 2022

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settima le Corti d'Appello si sono pronunciate in tema di trasparenza bancaria, sinistri stradali che coinvolgono un veicolo con targa di prova, rilascio di un immobile occupato, usucapione e, infine, transazione.
Da parte loro i Tribunali si sono soffermati sul rapporto di lavoro subordinato, sulla cessione di credito, sulle clausole vessatorie, sul risarcimento del danno biologico e infine, sull'apparenza del diritto.


BANCHE
Istituti di credito - Documentazione bancaria - Conservazione e disponibilità

(Dlgs 385/1993 , articolo 119)
Adita in tema di contratti bancari la Corte d'Appello di Firenze, nella sentenza qui in esame, si sofferma (tra l'altro) sulla corretta esegesi della norma ex articolo 119, IV, Dlgs n. 385/1993 (TUB) secondo cui, espressamente: "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".
Tale disposizione – precisa l'adita Corte - ha lo scopo di realizzare il principio di trasparenza dell'attività bancaria, rendendo chiaro e comprensibile all'utente medio il funzionamento del rapporto con la banca, consentendo la piena conoscenza dei costi gravanti sul rapporto nella fase di esecuzione.
Il diritto potestativo del correntista di ottenere una specifica prestazione da parte della banca discende direttamente dalla legge, in attuazione dell'obbligo di correttezza e solidarietà in cui si sostanza il principio di buona fede, essendo l'obbligazione idonea a preservare gli interessi del correntista, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a carico della banca.
Per la concreta realizzazione di tale assetto di interessi è richiesta alla banca una peculiare diligenza nella conservazione e nel mantenimento della disponibilità della documentazione, diligenza che non sussiste nel caso in cui la stessa banca semplicemente dismetta il relativo archivio in favore di un altro soggetto.
In caso contrario, infatti, ricadrebbero sul cliente, esso sì incolpevole, le conseguenze delle scelte gestorie poste in essere dalla banca con la conseguenza di rendere meramente teorico il diritto riconosciuto allo stesso quale correntista.
Tribunale di Pisa, sentenza 24 novembre 2022 n. 1457

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