Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 21 e il 25 marzo 2022

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello si pronunciano in tema di consorzi di urbanizzazione (rapporti endoconsortili), contratto di mediazione (provvigione in favore del mediatore), di successione mortis causa, di azione revocatoria ordinaria.
Quanto ai Tribunali, trattano la materia della responsabilità dell'amministratore del condominio, del contratto preliminare, dei titoli di credito, del contratto di utenza.


CONSORZI DI URBANIZZAZIONE
Consorzi di urbanizzazione – Natura giuridica – Rapporti endoconsortili
La pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Cagliari pone in evidenza come i consorzi di urbanizzazione consistano in aggregazioni di persone preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi.
In particolare, i consorzi di urbanizzazione, costituiti dai proprietari dei terreni situati in un'area destinata a insediamenti abitativi o turistici per realizzare, mantenere e gestire i servizi e le attrezzature necessarie all'utilizzazione dell'intera area, possono avere (e di regola hanno) natura di associazioni atipiche, con aspetti sia associativi che di realità, derivanti questi ultimi dall'assunzione da parte dei consorziati di obblighi propter rem oppure dalle costituzioni di reciproche servitù.
L'interesse, comune ai proprietari di terreni situati in aree destinate a insediamenti industriali, abitativi o turistici, a disciplinare l'utilizzazione del comprensorio in vista della sua urbanizzazione, spinge, infatti, i detti proprietari a convenire particolari rapporti associativi, in base ai quali gli stessi si impegnano a realizzare sui propri terreni i servizi e le attrezzature prescritte negli strumenti urbanistici, nonchè a manutenerli e a gestirli.
I consortisti, di conseguenza, assumono obblighi propter rem e costituiscono a carico dei terreni siti nel comprensorio (che restano comunque di loro proprietà) una serie di servitù reciproche (soggette a trascrizione perchè siano opponibili ai terzi), allo scopo di assicurare nel tempo il rispetto dei diritti e obblighi che ne derivano.
Si tratta dunque di figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il Giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione.
La circostanza che il consorzio di urbanizzazione sia preordinato alla stipulazione di una convezione di lottizzazione con un ente pubblico non comporta che siano assoggettati a disciplina pubblicistica i rapporti interni tra consorziati e tra questi e il Consorzio.
Sotto questi aspetti, il fenomeno attiene, quindi, a interessi squisitamente privatistici.
Da questi due profili cardine (atipicità della figura; carattere privatistico dei rapporti endoconsortili) discende il principio per cui ai fini della ricostruzione della disciplina dei rapporti interni tra i consorziati occorre fare riferimento, prima di ogni altra cosa, agli accordi intervenuti tra le parti, ovvero alla volontà manifestata dalle parti nello statuto (nel rispetto, naturalmente, dei principi generali fissati dall'ordinamento in relazione ai punti volta a volta interessati).
Con l'ulteriore precisazione secondo cui, solo ove questa volontà statutaria non disponga (ovvero, meglio, in relazione ai punti disciplinari non presi in considerazione dalla autonomia statutaria) viene a intervenire la normativa delle associazioni non riconosciute o della comunione.
La normativa di legge (specifica alle figure appena richiamate) opera in via suppletiva e, perciò, con funzione propriamente sussidiaria.
Tribunale di Genova, sezione VI, sentenza 25 marzo 2022, n. 736

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