Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 12 e il 16 dicembre 2022
Nel corso di questa settima le Corti d'Appello si sono pronunciate in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, querela di falso, contratto di agenzia, fideiussione e, infine, contratto di assicurazione.
Da parte loro i Tribunali si soffermano su: forma scritta dei contratti della Pa, rettificazione di attribuzione di sesso, distacco di un condominio dall'impianto di riscaldamento centralizzato, legittima difesa e infine rovina e difetti di cose immobili.
LAVORO
Lavoro subordinato - Retribuzione - Autonomia sindacale (Costituzione, articoli 36, 39)
Afferma la Corte d'Appello di Torino che, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 Cost., il Giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cosiddetto minimo costituzionale (anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni), con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale (come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità).
L'inciso "per i rapporti non tutelati da contratti collettivi" rende evidente – secondo la Corte adita - che devono essere esclusi dalla valutazione di conformità ex articolo 36 Cost. quei rapporti di lavoro che sono regolati da contratti collettivi propri del settore di operatività del datore siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e che rappresentano quindi il risultato delle trattative tra i soggetti istituzionalmente deputati a valutare le contrapposte esigenze economiche e a definire un assetto di interessi adeguato per entrambe le parti.
Il Legislatore, invero, tende a considerare, in linea generale, la retribuzione prevista dalla norma collettiva come il parametro più idoneo a specificare (nei confronti dei non iscritti) la retribuzione prevista dall'articolo 36 Cost., attraverso l'adeguamento di questo principio alle contingenze reali, non solo temporali (con una norma che man mano si rinnova), ma anche spaziali.
Risulta così valorizzato il principio dell'autonomia sindacale (articolo 39, IV, Cost.) alla quale, nell'attuale quadro normativo, la contrattazione collettiva è demandata in via esclusiva, essendo le associazioni sindacali in grado di realizzare i più adeguati assetti degli interessi collettivi, in relazione alla concreta vicinanza delle associazioni stipulanti a ciascun ambito produttivo di riferimento, avuto riguardo alle reali caratteristiche dell'area contrattuale, ivi comprese le specifiche delle imprese operanti e le possibilità e/o le esigenze occupazionali, potendo sempre dette associazioni adeguare le scelte operate al momento del rinnovo contrattuale.
• Tribunale di Milano, sezione VII, sentenza 14 dicembre 2022 n. 9807