Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra l'8 e il 12 maggio 2023
Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello affrontano i temi dell'adozione di maggiorenne, dell'azione di reintegrazione, delle conseguenze risarcitorie sottese alla violazione della fedeltà coniugale, della tutela delle condizioni di lavoro e, infine, delle distanze tra edifici nell'ipotesi di demolizione ricostruzione.
I Tribunale, da parte loro, si soffermano in materia di responsabilità dell'amministratore di condominio, di inadempimento contrattuale, di violazione della privacy, di responsabilità aggravata (articolo 96 c.p.c.) e, infine, di responsabilità civile da circolazione stradale .
ADOZIONE
Adozione di persone maggiori di età – Requisiti – Finalità (Cc, articoli 296, 311, 313; CEDU, articolo 8; legge 149/2001, articolo 30)
Con riferimento al consenso dell'adottante e dell'adottando, ai fini dell'adozione di persone maggiori di età, osserva in sentenza l'adita Corte d'Appello di Cagliari che il quadro normativo è quello risultante dai testi oggi vigenti dell'articolo 296 c.c. (secondo cui "per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando"), e dell'articolo 311, I, c.c. (secondo cui "il consenso dell'adottante e dell'adottato o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza").
Sottolinea la Corte l'abbandono della concezione "negoziale" del consenso qui prestato tenuto conto che l'articolo 30 L. n. 149/2001, nel sostituire l'articolo 313 c.c., ha scelto per la pronuncia di adozione la forma della sentenza, che è atto giurisdizionale costitutivo dello status e attributivo di diritti e di doveri, sicché non ha più senso configurare l'adozione come un mero atto di ricezione della volontà delle parti, fermo restando che l'Autorità Giudiziaria deve rilevare la consapevolezza e la libertà del volere.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
L'istituto, quindi, ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Nell'adozione di maggiorenni, un'indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare può porsi in contrasto con l'articolo 8 CEDU, come interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata; invero, dove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere lo sviluppo di tale legame.
• Tribunale di Rimini, sentenza 10 maggio 2023, n. 447