Vice ispettore di Polizia, sì alla riserva di posti per chi ha tre anni di anzianità
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 145, ritenendo infondata la questione di legittimità dell’articolo 27-bis, comma 2, del Dpr numero 335 del 1982
Non è incostituzionale la disciplina del concorso da vice ispettore di polizia nella parte in cui prevede una riserva di posti in favore degli appartenenti ai ruoli della polizia di stato con almeno tre anni di servizio effettivo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 145, ritenendo infondata la questione di legittimità dell’articolo 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 335 del 1982, nella parte in cui prevede la riserva di un sesto dei posti disponibili nel concorso da vice ispettore di Polizia in favore degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio, anche se hanno già superato il limite dei ventotto anni di età previsto dalla disciplina dello stesso concorso.
La questione era stata sollevata dal Tar del Lazio nel giudizio promosso da un concorrente, il quale, benché ritenuto idoneo all’esito delle prove selettive, non era stato inserito in graduatoria per aver superato il limite di età e, per contro, non ancora raggiunto la soglia minima di anzianità prevista per la quota di riserva.
Secondo il giudice amministrativo, la previsione di un requisito minimo di anzianità si poneva in contrasto con il cd. principio del pubblico concorso (articoli 3, 51 e 97 della Costituzione), perché non era funzionale a specifiche necessità dell’amministrazione di Polizia e, al contempo, restringeva ingiustamente la possibilità di accesso al concorso da parte dei cittadini.
La stessa previsione era, inoltre, irragionevole e contraria al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, perché contraddiceva l’obiettivo di reclutamento di personale più giovane per un ruolo operativo, coerente con il limite di età; essa, infine, violava il principio di uguaglianza, comportando una disparità di trattamento rispetto all’accesso al concorso del personale proveniente dai ruoli civili ministeriali o per la partecipazione al concorso da vice commissario, esenti da soglie minime di anzianità, ed estendendo ad un concorso pubblico un requisito tipicamente previsto nei concorsi interni.
La Corte ha anzitutto osservato che la partecipazione al concorso da vice ispettore è soggetta ad un requisito anagrafico generale (il limite di ventotto anni di età), rispetto al quale la soglia minima di anzianità costituisce una deroga, con lo scopo di valorizzare una certa professionalità acquisita dagli aspiranti che già appartengono ai ruoli della Polizia di Stato.
In questo senso, pertanto, la norma censurata determina un ampliamento, e non una restrizione, della platea dei possibili partecipanti al concorso; inoltre, essendo volta a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, essa è conforme al principio di buon andamento.
Quest’ultimo obiettivo, in particolare, è coerente con le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo degli ispettori, che non si limitano a compiti operativi, ma possono prevedere anche attività di direzione e coordinamento.
La Corte ha escluso, infine, che sussistano disparità di trattamento rispetto ai requisiti per l’accesso al concorso da parte del personale dei ruoli civili ministeriali – la cui diversa professionalità non può essere valorizzata nell’accesso al concorso, ma che resta soggetto al limite generale di età – e per la disciplina del concorso da vice commissario, che ha contenuto peculiare e derogatorio rispetto alle previsioni generali, prevedendo anche l’innalzamento del limite minimo di età.