Giustizia

Movimento forense: nuove regole deontologiche più vicine alla professione

Per la Presidente Demma “preoccupa”, invece, il divieto di usare in giudizio le informazioni acquisite nel corso del procedimento. Il testo sulla GU n. 202 del 1° settembre 2025

di Francesco Machina Grifeo

Il Movimento Forense “accoglie con favore le nuove modifiche introdotte al Codice deontologico forense che risponde ad esigenze professionali e processuali” ed esprime un “plauso agli introdotti obblighi di tutela della relazione con il collega che si svolgono anche mediante il divieto di consegna al cliente della corrispondenza contenente proposte transattive”.

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre scorso, il comunicato del Consiglio nazionale forense che contiene le modifiche al Codice deontologico degli avvocati, in particolare il testo interviene agli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e titolazione Titolo IV.

“La modifica così come configurata all’art. 50 – prosegue il Presidente nazionale Elisa Demma -, con l’obbligo di indicare i provvedimenti già resi, da voce ad una effettiva tutela della giurisdizione in risposta alla necessaria esigenza di velocizzazione e di efficientamento del processo”.

Importante attenzione, continua la nota, è stata data poi ai sistemi alternativi e consensuali di risoluzione delle controversie con l’estensione dell’applicabilità del capo IV relativo ai doveri dell’avvocato nel processo e l’introduzione della norma ad hoc per la negoziazione assistita che va a colmare un vuoto normativo, esigenza indispensabile dell’avvocatura.

Preoccupa, invece, dal punto di vista funzionale – continua Demma - il divieto di usare in giudizio le informazioni acquisite nel corso del procedimento e ciò con particolare riferimento al processo di famiglia, ove si è specificato l’obbligo di un difensore per ciascuna delle parti, attendiamo di verificarne pertanto le concrete ricadute”.

“Auspicavamo – prosegue la Presidente - l’introduzione del divieto di impugnativa dell’accordo negoziale che ribadisce un principio stabilito dalla legge e riafferma quello generale con un riconoscimento autonomo nell’istituto della negoziazione assistita”. Mentre, sempre per MF, va nel giusto verso l’estensione di “tutti i doveri dell’avvocato ai procedimenti di risoluzione alternativa e completare delle controversie”.

Ricordiamo le principali novità: l’art. 48, comma 3 prevede che l’avvocato non possa consegnare al cliente la corrispondenza riservata tra colleghi; può consegnarla solo al collega subentrante, che deve rispettare lo stesso dovere di riservatezza. L’art. 50, comma 6 afferma che l’avvocato deve indicare, anche se sfavorevoli, i provvedimenti già ottenuti sullo stesso fatto. L’art. 51, comma 2 pone il divieto di deporre su colloqui riservati con colleghi e sulla corrispondenza riservata o transattiva. L’art. 56 stabilisce che per sentire i minori, in assenza di nomina a curatore speciale, serve il consenso dei genitori, salvo conflitto di interessi.

Mentre l’articolo 61 indica un nuovo limite per la nomina ad arbitro: l’avvocato non può accettare se una parte è o è stata assistita da un socio, associato o collega di studio negli ultimi due anni.

L’art. 62-bis In materia di negoziazione assistita prevede: doveri di lealtà verso parti, difensori e terzi; di mantenere riservate le informazioni e le dichiarazioni ricevute che non possono essere usate in giudizio, salvo quelle istruttorie. Stabilisce, in caso di violazioni, sanzioni disciplinari, come la censura per violazione dei doveri di lealtà, correttezza verso terzi e divieto di impugnazione; e la sospensione da 2 a 6 mesi per violazione della riservatezza.

Infine cambia la titolazione del Titolo IV: “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©