Giustizia

Il Ddl Intelligenza artificiale è legge. Ecco le misure per giustizia e professioni

Con il via libera del Senato l’Italia si è dotata della prima legge in materia di intelligenza artificiale, adeguandosi all’Ai Act europeo. Diversi gli articoli che interessano direttamente il settore giustizia e la vita professionale

Via libera definitivo dal Senato alDdl sulla intelligenza artificiale. L’Aula di Palazzo Madama, infatti, ha approvato il Ddl che detta disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, collegato alla manovra. I voti a favore sono stati 77, i contrari 55, gli astenuti 2. Il disco verde è stato espresso sul testo tornato dalla Camera con modifiche. Tra le novità, è stata tolta la previsione che i sistemi di AI utilizzati in ambito pubblico debbano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale. Il disegno di legge mira a un utilizzo «corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica», della AI per “coglierne le opportunità” e nello stesso tempo punta a garantire la «vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali» dell’AI. Il tutto in conformità del regolamento Ue 2024/1689 (il cosiddetto AI Act).

Le misure per giustizia e professioni

Dopo l’approvazione, con modifiche, da parte della Camera, il testo infatti è tornato a Palazzo Madama per la terza lettura. Rilevanti le implicazioni per professioni intellettuali, pubblica amministrazione, giustizia, diritto d’autore e diritto penale.

È l’articolo 13 ad occuparsi delle professioni intellettuali prevedendo che l’uso dell’IA deve essere limitato a funzioni strumentali e di supporto. L’attività principale, dunque, resta appannaggio del pensiero critico umano che deve prevalere sulla componente automatizzata. Altro punto rilevate: il professionista ha l’obbligo di informare i clienti, con linguaggio chiaro ed esaustivo, sull’uso di sistemi di IA.

L’avvocato, dunque, potrà utilizzare strumenti di IA (es. analisi documentale, ricerca giurisprudenziale, redazione assistita di atti) ma solo come supporto. Al centro della prestazione resta il pensiero critico e la valutazione giuridica del professionista che dovrà informare il cliente in modo chiaro sull’uso di IA nella propria attività (ad esempio se ha utilizzato un sistema di generazione automatica per la bozza di un atto). Si introduce così anche un nuovo dovere deontologico di trasparenza.

L’articolo 14 chiarisce che nella Pubblica amministrazione l’IA può essere impiegata per: aumentare efficienza e qualità dei servizi e ridurre i tempi dei procedimenti. Ma vanno sempre garantite conoscibilità, tracciabilità e trasparenza. Anche in questo caso viene ribadito il ruolo solo strumentale e di supporto dell’IA; mentre le decisioni restano in capo al funzionario responsabile.

E allora considerato che molte procedure amministrative saranno supportate da IA, l’avvocato amministrativista dovrà vigilare sul rispetto dei principi di trasparenza, conoscibilità e tracciabilità degli algoritmi, con possibili nuove azioni legali proprio sulla trasparenza algoritmica, o su discriminazioni e errori automatizzati.

Per quanto concerne l’attività giudiziaria a mettere i paletti è l’articolo 15 secondo cui sono riservate al magistrato le decisioni su: interpretazione della legge, valutazione dei fatti/prove, adozione di provvedimenti. Viene esclusa la giustizia predittiva. Mentre è consentito l’uso dell’IA per organizzazione dei servizi, semplificazione del lavoro giudiziario, attività amministrative accessorie. È prevista una formazione specifica per magistrati e personale giudiziario.

Nonostante i paletti, dunque, l’avvocato si troverà davanti a procedimenti in cui l’IA sarà usata per organizzazione, gestione e analisi dei dati processuali.

Modiche anche al Codice di procedura civile. L’articolo 17 interviene sull’art. 9 c.p.c., attribuendo al tribunale la competenza esclusiva per le cause riguardanti il funzionamento di sistemi di IA. Esclusa invece la competenza del giudice di pace. Anche qui si aprono spazi di interesse per i legali con un possibile nuovo contenzioso specializzato.

Per quanto concerne il diritto d’autore, l’articolo 25 stabilisce che le opere protette devono essere di origine umana. Tuttavia, sono tutelate anche le opere create con ausilio di IA, se frutto del lavoro intellettuale dell’autore. Sarà, dunque, necessario distinguere tra mera generazione automatica e creazione assistita. Anche in questo ambito, per i professionisti, si aprono dunque spazi di consulenza contrattuale e contenzioso sulla titolarità dei diritti.

Infine, l’articolo 26 crea un nuovo reato. Il comma 1 prevede nuove norme penali per l’uso illecito di IA. Mentre i commi 2-4: modificano la disciplina dei reati di aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato, includendo anche comportamenti realizzati tramite strumenti di IA. Si tratta certamente di un nuovo ambito per i legali che dovranno confrontarsi con le nuove fattispecie di reato (manipolazione di mercato, aggiotaggio, deepfake, plagio digitale). La materia richiederà conoscenze tecniche per valutare responsabilità e nesso causale.

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