Penale

Ballatoio demaniale non a norma, i proprietari di casa non rispondono della caduta

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 17543 depositata oggi, accogliendo ai soli effetti civili il ricorso degli imputati (prescritti)

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La completa disponibilità, per diversi decenni, di un ballatoio demaniale unico accesso alle proprie abitazioni, non è sufficiente, anche supposta una attività di manutenzione, a determinare la responsabilità dei proprietari degli appartamenti per la morte di una persona precipitata giù a causa della ringhiera di soli 60 cm, al posto dei 100 oggi previsti dalla legge. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 17543 depositata oggi, accogliendo ai soli effetti civili (il reato è prescritto) il ricorso degli imputati e rinviando al giudice di secondo grado.

I ricorrenti hanno contestato che la loro posizione di garanzia potesse essere desunta, come hanno fatto i giudici di merito, dalla conformazione del ballatoio in quanto bene “unicamente destinato a consentire l’accesso alle loro proprietà private e dall’uso continuativo ed esclusivo che i medesimi ne hanno fatto negli anni”.

Per la Cassazione la censura è fondata giacché “uso del bene e signoria di fatto non sono situazioni di fatto sovrapponibili”. Del resto, prosegue la decisione, la ponderazione dei giudici di merito è basata “su acquisizioni generiche, in parte congetturali, prive di collegamento dei comportamenti concludenti con la singola persona e con l’allegata natura demaniale del bene”.

Da una serie di attività - la totale disponibilità dello spazio; la supposizione che abbiano provveduto all’attività di pulizia e manutenzione; la posa in opera di piastrelle in ceramica e l’installazione di una ringhiera aggiuntiva al muretto dopo l’incidente - i giudici hanno desunto che i proprietari delle due unità immobiliari “avessero esercitato sul luogo una signoria del tutto sovrapponibile a quella dei proprietari, avendone un uso pressoché esclusivo ed esercitando le funzioni di fatto corrispondenti”. Mentre sotto il profilo oggettivo, il ballatoio è stato valutato “bene pertinenziale” degli appartamenti.

La IV Sezione ricorda che coloro che, in ragione dell’effettiva disponibilità di un’area, ne siano i concreti utilizzatori “sono tenuti, in quanto custodi della stessa, a prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene; tanto in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, purché siano dotati di poteri e obblighi che consentono loro di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui”. L’utilizzatore-custode del bene, quand’anche non investito della sua formale titolarità, dunque, risponde dei danni subiti dai terzi ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva.

Ma va anche rilevato, prosegue la decisione, che nel caso specifico i dati a sostegno della decisione “non soddisfino i principi come sopra enunciati”. Infatti, “non è stata operata alcuna distinzione tra le singole posizioni e il fatto è stato attribuito sul presupposto di una posizione di garanzia de facto, in cui la condotta tipica si deve arricchire della precedente condotta che ha determinato l’insorgenza dell’obbligo di garanzia per ogni singolo imputato, senza che tale precedente condotta sia stata identificata”. Inoltre, “non emergono dati concreti indicativi di una condotta pregressa che abbia assunto le caratteristiche dell’esercizio dei poteri tipici della proprietà, avendo per tale profilo i giudici fatto riferimento al mero piastrellamento, non collocato nel tempo e non attribuito al singolo, di alzate laterali della scalinata di accesso al ballatoio”.

“Manutenzione e pulizia del ballatoio – si legge nella sentenza - sono comportamenti desunti in via congetturale”. Né del resto sono state evidenziate condotte “identificabili con l’esercizio dello ius escludendi o con attività di manutenzione straordinaria”. Unico elemento specifico è l’attività amministrativa riferibile a una delle proprietarie, non ricorrente, che ha accatastato il ballatoio, “dimostrando - chiosa la Corte - un comportamento che giova ai ricorrenti, i quali non si sono opposti a un atto che avrebbe potuto qualificarsi come esercizio di signoria corrispondente al diritto di proprietà esclusiva”.

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