Chi uccide perde i diritti nel disporre delle spoglie della vittima. Con 238 voti favorevoli, la Camera ha approvato all’unanimità, in via definitiva, un Ddl che modifica il codice penale e il regolamento di polizia mortuaria ed introduce nei confronti del coniuge, della parte delle unioni civili, del parente prossimo o del convivente di fatto o del partner la pena accessoria della decadenza dall’esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per una serie di reati commessi in danno della vittima.
Le finalità del provvedimento
Il provvedimento, proposto al Senato da Giulia Bongiorno (Lega), è stato pensato in particolar modo per i femminicidi. L’obiettivo, come spiega Bongiorno, esprimendo soddisfazione per il via libera unanime, è “evitare che l’autore del femminicidio, anche se indagato, possa approfittare di un vecchio regolamento che gli conferiva il potere sulle spoglie della vittima per occultare le prove del delitto”.
La struttura dell’articolato
Il testo è composto di 3 articoli.
L’articolo 1 introduce nei confronti del coniuge, della parte delle unioni civili, del parente prossimo o del convivente di fatto o del partner la pena accessoria della decadenza dall’esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per una serie di reati commessi in danno della vittima:
- maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui derivi la morte della persona offesa (art. 572, terzo comma, c.p.);
- omicidio (art. 575 c.p.);
- infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale commesso dalla madre nei confronti del neonato (art. 578, primo comma, c.p.);
- omicidio del consenziente (art. 579 c.p.);
- istigazione al suicidio (art. 580, primo comma, primo periodo, c.p.);
- omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);
- abbandono di persone minori o incapaci, se dal fatto è derivata la morte della persona offesa (art. 591, comma terzo, c.p.).
L’articolo 2 devolve a un successivo regolamento, da adottarsi entro sei mesi, l’adozione di una serie di modifiche al regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285 del 1990) al fine di: introdurre una preclusione assoluta, nei confronti dei medesimi soggetti contemplati dall’articolo 1 della proposta di legge all’esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere dal momento in cui vengono iscritti nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato di un’eventuale sentenza di assoluzione per uno dei reati sopra citati.
Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale in riferimento a uno dei delitti sopra citati, prevedere che sia in ogni caso vietata la cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento si dovrà prevedere che la cremazione sia vietata fino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il Gip disponga motivatamente altrimenti.
L’articolo 3, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

