La Corte di cassazione - con l’ordinanza n. 15078/2026 - ha respinto il ricorso contro la domanda di risarcimento promossa dai clienti di un avvocato che lamentavano di aver subito un danno dal mancato appello di una sentenza di primo grado reso impossibile in quanto non informati dell’esisto sfavorevole se non dopo il decorso del termine per impugnare. La Cassazione chiarisce che di fronte all’inadempimento del professionista la produzione del danno non è presupposta, ma va dimostrata. E la dimostrazione sta nell’esame prognostico che deponga per la concreta possibilità di ribaltare il giudizio di primo grado nel caso fosse stato proposto l’appello.
L’ordinanza della Cassazione chiarisce anche che l’indiscutibile violazione del dovere professionale e deontologico da parte dell’avvocato nei confronti del cliente non comporta la non debenza del compenso professionale per l’attività espletata in concreto.
Il nesso eziologico tra inadempimento e danno lamentato
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, ai fini dell’accertamento di un danno risarcibile derivante dall’inadempimento dell’obbligo di informazione dell’esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l’impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull’esito che avrebbe potuto avere l’impugnazione invece preclusa dall’omessa informazione. L’esame in questione deve essere svolto sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese dispiegate nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che emergono nella materia del contendere).
Il presupposto per il ricorso per cassazione
La valutazione prognostica del probabile esito dell’azione giudiziale, avendo a oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l’errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione.
Il Tribunale e la Corte d’appello avevano respinto la domanda dei ricorrenti perché, pur ritenendo sussistente l’inadempimento del professionista rispetto al termine per formulare l’atto di appello, è mancata l’allegazione del danno conseguente e del nesso eziologico tra l’omessa impugnazione della sentenza e il danno lamentato, e ciò sulla base di consolidata giurisprudenza che ha sancito che il cliente non può limitarsi a dedurre l’astratta possibilità dell’appello, ma deve dimostrare l’erroneità della pronuncia da appellare, indicando le argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.

