Civile

Mediazione improcedibile se la parte è rappresentata dall’avvocato

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di Marco Marinaro


Deve essere dichiarata improcedibile la domanda giudiziale se la parte istante partecipa al procedimento di mediazione tramite un soggetto (il proprio difensore costituito in giudizio) che non può essere legittimato a rappresentarla, non valendo a sanare il rilevato difetto di rappresentanza neppure la forma notarile della procura conferita.
Sono le conclusioni cui perviene con una interessante sentenza del 17 dicembre 2018 il tribunale di Vasto (estensore Pasquale) nel definire uno sfatto per morosità in esito alla opposizione proposta dal conduttore.
Nel caso in esame, il giudice, dopo aver rigettato l'istanza di convalida dell'intimazione di sfratto e la richiesta di rilascio dell'immobile, ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta, al fine dell'esperimento della condizione di procedibilità ex lege, aveva rimesso le parti in mediazione che si era poi conclusa con la mancata accettazione della proposta conciliativa del mediatore.
Più precisamente la mediazione si era articolata in più incontri durante i quali la società istante non era mai comparsa personalmente (cioè a mezzo del legale rappresentante), ma soltanto attraverso il proprio avvocato munito di procura speciale notarile.
Rileva il tribunale che benchè l'avvocato della parte istante sia stato più volte sollecitato dal difensore della controparte e dal mediatore a procurare la presenza personale del legale rappresentante società istante questi è rimasto sempre assente limitandosi a dichiarare – testualmente – «di essere dotato di tutti i poteri del caso» e, quindi, senza dedurre nemmeno alcuna ragione giustificativa per tale condotta.
La sentenza – che segue un orientamento che si consolida sempre più tra i giudici di merito – nel ribadire la necessità della presenza personale delle parti in mediazione, assistite dai rispettivi avvocati, precisa che non è preclusa alle stesse la possibilità di delegare un terzo, ma solo a condizione che siano rispettati due presupposti.
In primo luogo, la parte che intende farsi rappresentare in mediazione deve dedurre e provare che sussiste una causa che le impedisce di essere personalmente presente: «Tale ragione ostativa deve avere le caratteristiche di un impedimento oggettivo (cioè, tale da non consentire alla parte, che pure vorrebbe intervenire, la materiale possibilità di presenziare agli incontri), assoluto (vale a dire non superabile con uno sforzo di ordinaria lealtà e diligenza) e non temporaneo (cioè, idoneo a protrarsi per un periodo di tempo superiore ai termini di durata massima della procedura di mediazione)».
Inoltre, «è necessario che la persona delegata sia a conoscenza dei fatti che hanno originato il conflitto e sia dotata (tramite previo rilascio di una procura speciale) del potere di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata, nella fase di ricerca di una soluzione amichevole della controversia».
Tuttavia, «il rappresentante non potrà, però, mai identificarsi nella persona dell'avvocato che difende e rappresenta la parte in giudizio» e ciò sia perché «non è pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che all'interno del processo consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore», sia perché l'avvocato ha il ruolo di assistere la parte in mediazione; d'altronde «pensare che la mediazione si possa correttamente svolgere con il solo incontro tra gli avvocati e il mediatore (quantunque i legali si presentino all'incontro muniti di procura speciale) significherebbe frustrare lo spirito dell'istituto, impedendo allo stesso di manifestare le sue notevoli potenzialità, sia sotto il profilo della pacificazione sociale sottesa alla facilitazione di accordi amichevoli, sia sotto il distinto e connesso profilo della deflazione del contenzioso giudiziario».

La sentenza

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