Dopo anni di crescita della micromobilità urbana e di un contenzioso sempre più frequente in materia di sinistri, responsabilità civile e identificazione dei conducenti, il legislatore ha introdotto una normativa più stringente. La legge n. 177/2024, che reca “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”, che ha novellato la legge n. 160/2019, introducendo ulteriori obblighi per i conducenti di monopattini elettrici, mette l’accento su due adempimenti: il contrassegno identificativo e l’assicurazione obbligatoria, operativi rispettivamente dal 17 maggio e dal 16 luglio prossimi. La scansione temporale ha richiesto taluni interventi attuativi, originando nuovi quesiti giuridici di indole sanzionatoria, assicurativa e amministrativa.

Dalla disciplina sperimentale del 2019 alla stretta del 2024

I monopattini elettrici fanno il loro ingresso “stabile” nell’ordinamento italiano tramite la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, all’articolo 1, commi da 75 a 75-vicies quinquies, li equipara sostanzialmente ai velocipedi. La ratio del legislatore era quella di sostenere la mobilità sostenibile urbana, ridurre l’impatto ambientale del traffico privato e incentivare mezzi alternativi ai veicoli a motore. Il sistema originario risultava particolarmente permissivo: i monopattini potevano circolare con limiti relativamente contenuti e con obblighi minimi, mentre il casco era previsto unicamente per i conducenti minori di età. Nel timelapse 2020 - 2024, tuttavia, il contesto è mutato radicalmente: l’aumento esponenziale del numero dei mezzi in circolazione ha incrementato il numero dei sinistri stradali, dei contenziosi risarcitori, ma anche delle difficoltà operative per le forze di polizia locale chiamate a identificare conducenti sovente irreperibili. In questo contesto è intervenuta la legge n. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024, che ha novellato profondamente il regime giuridico dei monopattini elettrici incidendo sulla legge n. 160/2019.

Primo obbligo già operativo, casco per tutti

Tra le prime misure entrate immediatamente in vigore vi è stato l’obbligo generalizzato del casco. La riforma ha soppresso la primigenia distinzione tra maggiorenni e minorenni, imponendo l’utilizzo del casco protettivo, conforme alle norme tecniche applicabili, a tutti i conducenti senza eccezioni. L’obiettivo è ridurre i traumi cranici derivanti dai sinistri stradali, particolarmente frequenti nei contesti urbani a elevata densità di traffico. La disposizione è operativa dal dicembre 2024 e rappresenta il primo pilastro della nuova disciplina.

Contrassegno identificativo obbligatorio dal 17 maggio 2026

Acceso dibattito pubblico è scaturito dall’introduzione del cosiddetto “targhino”. In ottica giuridica, tuttavia, tale definizione “giornalistica” risulta impropria. Il legislatore non ha introdotto una targa in senso tecnico, analoga a quella prevista per automobili o motocicli. La normativa prevede, invece, un contrassegno identificativo adesivo, plastificato, retroriflettente e non rimovibile, associato al proprietario del mezzo tramite il suo codice fiscale, non al veicolo tramite numero di telaio, in quanto il monopattino resta un bene mobile non registrato. Il contrassegno, prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha dimensioni di 50×60 mm e reca una combinazione alfanumerica univoca di sei caratteri. In ipotesi di trasferimento del mezzo, il proprietario cedente è tenuto a richiederne la cancellazione dalla piattaforma e il nuovo proprietario deve richiederne uno proprio. La disciplina attuativa è stata completata tramite il decreto direttoriale della Direzione Generale per la Motorizzazione del 6 marzo 2026 (Decreto MIT n. 110/2026), https://www.mit.gov.it/index.php/normativa/decreto-dirigenziale-n-110-del-6032026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 il 17 marzo 2026 ed entrato in vigore il 18 marzo 2026. Decreto siffatto ha reso operativa la piattaforma telematica per il rilascio e la cancellazione dei contrassegni, istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. La normativa stabilisce che l’obbligo del contrassegno decorre dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto: contando 60 giorni a decorrere dalla start-line del 18 marzo, la decorrenza dell’obbligo cade a domenica 17 maggio 2026. L’intenzione della norma appare evidente: consentire l’identificazione del mezzo, come anche del suo proprietario, in ipotesi di violazioni del Codice della strada, sinistri, ovvero responsabilità civili. Tra le criticità indicate da comuni e comandi di polizia locale figura l’impossibilità di risalire al responsabile di comportamenti illeciti. L’introduzione del contrassegno mira a colmare tale lacuna, rendendo più agevole l’identificazione del proprietario del mezzo nei casi di violazioni, sinistri o accertamenti amministrativi.

Perché l’assicurazione non parte subito

Di impatto sotto il profilo civilistico è l’obbligo assicurativo: la legge n. 177/2024 ha introdotto, al comma 75-vicies quinquies della legge n. 160/2019, l’obbligo di copertura per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, con applicazione delle disposizioni del Titolo X del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005). Prima, in ipotesi di sinistro provocato da un monopattino privato, il danneggiato poteva trovarsi nella concreta difficoltà di ottenere il risarcimento ove il responsabile fosse privo di patrimonio sufficiente o non identificabile. Il sistema introdotto punta, invece, a garantire maggiore tutela alle vittime dei sinistri. Tuttavia, l’obbligo non è entrato immediatamente in vigore. Le compagnie assicurative hanno rappresentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la necessità di un periodo “tecnico” di adeguamento dei sistemi informatici e dei modelli contrattuali, necessario per garantire l’integrazione tra la piattaforma monopattini del MIT e la banca dati delle coperture assicurative dell’ANIA. Per questo è stato disposto un differimento: l’obbligo assicurativo risulta perciò posticipato al 16 luglio 2026 a opera della circolare congiunta MIMIT-MIT 17 aprile 2026, recante “Indicazioni sulla decorrenza dell’obbligo assicurativo per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 1, comma 75-vicies quinquies della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 25 novembre 2024, n. 177”.

Rapporto tra contrassegno e assicurazione

Le due misure risultano strettamente collegate. Il contrassegno identificativo rappresenta il presupposto tecnico dell’assicurazione. Le compagnie devono poter associare ogni polizza a un mezzo identificabile in maniera univoca tramite il codice alfanumerico del contrassegno, che viene registrato nella piattaforma MIT e reso interoperabile coi sistemi ANIA. In assenza di contrassegno sarebbe impossibile verificare: titolarità del mezzo, copertura assicurativa, eventuali frodi, accertamento delle responsabilità. Resta da verificare, sul piano applicativo, in che modo le compagnie assicurative struttureranno concretamente i contratti e i sistemi di identificazione delle coperture, anche alla luce dei futuri chiarimenti operativi delle autorità competenti. Il legislatore ha quindi optato, in prima battuta, per identificare il proprietario del veicolo, e poi imporre la copertura assicurativa.

Sanzioni, cosa rischia chi circola senza contrassegno o senza assicurazione

Tra gli highlights della riforma spicca il sistema sanzionatorio, collegato all’entrata in vigore dei nuovi obblighi del 17 maggio (contrassegno identificativo) e del 16 luglio 2026 (copertura assicurativa obbligatoria). Sul piano sanzionatorio, la disciplina dei monopattini elettrici appare oggi regolata principalmente dalla normativa speciale contenuta nell’articolo 1 della legge n. 160/2019, come modificata dalla legge n. 177/2024. Resta tuttavia fermo che eventuali questioni interpretative potranno emergere in sede applicativa con riguardo al coordinamento con le disposizioni generali del Codice della strada. Per quanto afferisce al contrassegno identificativo, il comma 75-undevicies, secondo periodo, della legge n. 160/2019 (come novellato) dispone che chiunque circoli con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica contravvenendo alle disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, ossia privo del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 400 euro. L’introduzione del contrassegno replica alla necessità, già plurime volte evidenziata da comuni e da comandi di polizia locale, di rendere immediatamente identificabile il mezzo in ipotesi di: violazioni del Codice della strada, sinistri stradali, fuga del conducente, danneggiamento di beni pubblici o privati. Di identica entità risulta la sanzione per mancanza di copertura assicurativa: dal 16 luglio prossimo, chi circola con un monopattino elettrico privo di assicurazione RC verso terzi risponde, ai sensi del medesimo comma 75-undevicies, della sanzione amministrativa da 100 a 400 euro. Il coordinamento tra la disciplina speciale dei monopattini e le disposizioni generali del Codice della strada potrà comunque essere oggetto di ulteriori chiarimenti interpretativi. L’unica sanzione accessoria prevista in modo esplicito è la confisca del mezzo prevista, ai sensi del comma 75-undevicies, in caso di circolazione con monopattini privi dei requisiti tecnico‑costruttivi di cui al comma 75, incluso il superamento della potenza nominale continua massima di 0,50 kW. Quanto al profilo civilistico, il rischio resta comunque significativo: in caso di sinistro con danni a persone o cose, il conducente del monopattino privo di copertura assicurativa potrebbe rispondere direttamente con il proprio patrimonio personale secondo le regole della responsabilità civile applicabili alla circolazione dei veicoli. Ciò significa che un sinistro urbano potrebbe trasformarsi in un’esposizione economica personale estremamente rilevante, in specie in presenza di lesioni personali gravi o permanenti. Restano altresì applicabili le ulteriori sanzioni già previste dalla disciplina dei monopattini:

  • assenza del casco obbligatorio: da 50 a 250 euro (art. 1, comma 75-duodevicies, legge n. 160/2019);
  • circolazione in aree o su strade non consentite (strade extraurbane, marciapiedi non autorizzati, ecc.): da 50 a 250 euro (art. 1, comma 75-duodevicies, legge n. 160/2019);
  • trasporto di passeggeri: da 50 a 250 euro;
  • monopattino non conforme alle caratteristiche tecniche o con modifiche non consentite: da 200 a 800 euro, con eventuale sequestro e confisca del mezzo (art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, legge n. 160/2019).

Verso una nuova stagione della micromobilità

I monopattini elettrici cessano di essere strumenti di mobilità quasi sperimentali e vengono progressivamente ricondotti entro un sistema più prossimo a quello dei veicoli tradizionali. Le due prossime deadline, 17 maggio e 16 luglio 2026, rappresentano il passaggio verso questo nuovo modello. Per cittadini, imprese di sharing, enti locali e operatori del diritto si apre una fase nella quale la micromobilità dovrà convivere con obblighi maggiormente stringenti, nuove responsabilità e un sistema regolatorio più strutturato rispetto al passato.

 

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