Professione e Mercato

No alla sospensione della censura perché l’attività di difensore d’ufficio è l’unica fonte di reddito

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di Mario Finocchiaro

È manifestamente infondata la richiesta di sospensione della decisione del Consiglio nazionale forense - che ha irrogato la sanzione della censura - giustificata non per essere stati addotti plausibili motivi di prevedibilità di una cassazione della decisione impugnata, ma sul rilievo che la sanzione irrogata preclude al ricorrente l'esercizio della attività di difensore di ufficio, unica sua possibile fonte attuale di reddito. Lo hanno precisato le sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza n. 10926/2016.

Un nuovo principio
Questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini.

Le sezioni Unite precisano la giurisprudenza in materia
In margine al provvedimento con cui le sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del regio decreto legge n. 1578 del 133, sospendono l'esecuzione della sanzioni disciplinare inflitta all'esercente la professione forense si è precisato, in giurisprudenza:
• il principio generale dell'ordinamento giuridico, per il quale i provvedimenti cautelari possono essere adottati anche inaudita altera parte quando la convocazione dei controinteressati potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, deve ritenersi operante anche in tema di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio nazionale forense irrogativi di sanzioni disciplinari, chiesta dall'interessato alle sezioni unite della Corte di cassazione contestualmente al ricorso avverso la decisione impugnata, con la conseguenza che - attese le peculiarità del giudizio di legittimità - è consentito alla Corte, una volta sentito il Pm, fissare la trattazione del ricorso in camera di consiglio anche se non siano scaduti i termini per la costituzione delle controparti, senza procedere ad alcuna notificazione alle parti delle conclusioni del p.m. e senza neppure avvertirle del giorno dell'adunanza, e ciò allo scopo di garantire al professionista una immediata decisione sull'istanza di provvedimento cautelare, Cassazione, sezioni Unite, ordinanza 9 dicembre 1994 n. 960;
• a seguito di ricorso per Cassazione avverso pronuncia del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, la sospensione della esecuzione della statuizione impugnata può essere disposta dalle sezioni unite della Suprema corte non in sede di decisione del ricorso medesimo, ma soltanto in via preventiva e in camera di consiglio, su istanza del ricorrente, ai sensi dell'articolo unico della legge 15 novembre 1973 n. 738, modificativo del comma 4 dell'articolo 56 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 (Cassazione, sezioni Unite, sentenza 13 aprile 1981 n. 2176);
• l'avvocato sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui il Consiglio nazionale forense abbia rigettato l'impugnazione da lui proposta contro il provvedimento disciplinare, in quanto l'articolo 66, comma 3, del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, prevedendo che il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare venga sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale, non deroga alle ordinarie regole del giudizio di legittimità dettate dagli articoli 34 e 35 regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, in applicazione delle quali la difesa personale presso la Corte di Cassazione è consentita solo all'avvocato che sia in possesso del requisito di un'efficace iscrizione nell'albo di un tribunale, Cassazione, sezioni Unite, ordinanze 16 novembre 2009 n. 24180, in «Giustizia civile», 2010, I, p. 2191; 8 maggio 2008 n. 11213, in «Diritto & Giustizia», 1998; 12 giugno 1998, n. 557, in «Foro italiano», 1999, I, c. 227; 29 maggio 1996 n. 497; 29 marzo 1994 n. 374, in «Giurisprudenza italiana», 1994, I, 1, c. 1700;
• la mancanza di un meccanismo di sospensione automatica dell'esecutività della decisione del Consiglio nazionale forense applicativa di una sanzione disciplinare, non da luogo a dubbi di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione, posto che la detta esecutività non è assoluta e inderogabile, essendo prevista dall'articolo 56, comma 4, del regio decreto legge n. 1578 del 1933 la possibilità di sospensione della stessa da parte delle sezioni Unite della Corte di cassazione, su istanza del ricorrente, Cassazione, sezioni Unite, ordinanza 10 febbraio 1998, n. 1342, in «Rassegna forense», 1999, p. 474.

Corte di Cassazione - Sezioni unite - Ordinanza 26 maggio 2016 n. 10926

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