Non integra vizio di legittimità la diversa valutazione delle risultanze processuali
Impugnazioni penali – Ricorso in Cassazione - Misure cautelari personali – Sindacato di legittimità – Ambito esplicativo – Limiti.
In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, il giudice di ultima istanza è senza dubbio privo del potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, nonché del potere di rivalutazione dei conseguenti apprezzamenti di merito, rientranti entrambe nel novero dei compiti esclusivi del giudice che ha disposto la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, infatti, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, oltre che dell'assenza di illogicità evidente, comprensiva dell'adeguatezza e della congruenza della motivazione addotta in ordine agli elementi indizianti: pertanto, la semplice prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze delle indagini non può integrare un vizio di legittimità.
•Corte cassazione, sezione II penale, sentenza 12 maggio 2017 n. 23456
Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e - Motivazione - Vizi - Elementi di fatto posti a fondamento della decisione - Provvedimento.
In conformità al disposto dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lettera e) dell'articolo 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 10 ottobre 2016 n. 42804
Misure cautelari - Misure cautelari (in genere) - Corte di cassazione - Elementi di fatto - Rilettura - Valutazione - Giudice di merito - Risultanze processuali.
Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
•Corte cassazione, sezione III penale, sentenza 17 giugno 2015 n. 25353
Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Non può dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che avrebbero potuto o dovuto portare a una diversa valutazione.
Non può dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare a una diversa valutazione, perché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.
Corte cassazione, sezione II penale, sentenza 1 febbraio 2012 n. 4266
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi - Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari - Rilevabilità - Limiti.
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
•Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 22 marzo 2012 n. 11194