Chi richiede l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, deve dichiarare di percepire un reddito inferiore ad una determinata soglia ma non è tenuto anche ad indicarne la natura. Affinché poi la domanda sia completa, ha l’obbligo di riportare il codice fiscale (proprio e degli eventuali familiari). Lo ha chiarito la Corte di cassazione con le ordinanze nn. 5087 e 5126 del 2026.
L’ordinanza n. 5087 del 2026
Nel primo caso un contribuente aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio in un giudizio tributario, indicando di percepire un reddito complessivo di 10.800 euro. La Corte di giustizia tributaria aveva respinto l’istanza ritenendola incompleta perché non specificava la natura dei singoli redditi. Il Tribunale di Cosenza, invece, aveva accolto l’opposizione del richiedente. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi impugnato la decisione davanti alla Cassazione.
La II Sezione civile l’ha bocciato affermando che l’art. 76 del Dpr n. 115 del 2002 prescrive, al comma 1, che “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22”; importo poi incrementato a 12.838, 01 euro.
“Pertanto – si legge -, il menzionato art. 76 non impone di specificare le singole componenti di reddito della quale il beneficiario sarebbe titolare, ma chiede solo che non sia superiore a un dato ammontare”. E allora, prosegue il ragionamento, “è il giudice a dovere attivare, anche d’ufficio e nei limiti entro cui ciò è consentito dai dati comunicati dalla parte, i suoi poteri istruttori per supplire all’eventuale incompletezza di quanto comunicato”.
Così, tornando al caso concreto, il richiedente, aveva, “almeno formalmente, adempiuto al proprio onere di allegazione”.
Da qui l’affermazione dei due seguenti principi: «L’art. 76 del Dpr n. 115 del 2002 impone al richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclusivamente di indicare un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito e risultante dall’ultima dichiarazione che non sia superiore a quello indicato dalla medesima disposizione e dai correlati decreti integrativi»; «L’art. 79 del Dpr n. 115 del 2002, anche letto alla luce del disposto dell’art. 46, comma 1, lett. o), del Dpr n. 445 del 2000, non impone al richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di precisare la natura del reddito percepito».
L’ordinanza n. 5126 del 2026
Nel secondo caso affrontato dalla Cassazione, il contribuente aveva subito il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio da parte della Corte di giustizia tributaria, mentre il Tribunale di Cosenza aveva poi accolto l’opposizione. Il Ministero dell’Economia ha impugnato la decisione sostenendo che nell’istanza mancava l’indicazione dei codici fiscali dei familiari del richiedente. In particolare, quello della moglie, che era titolare di un reddito specificamente menzionato. Addirittura, sottolineava il Mef, mancavano data e luogo di nascita, “così impedendo l’estrapolazione di detti codici sulla base delle dichiarazioni già contenute in tale istanza”.
La Suprema corte, per prima cosa, ricorda il precedente (Cass., pen. n. 7973/2021) secondo cui “l’indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa”. Ne consegue l’accoglimento del ricorso in virtù del seguente principio di diritto: «In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione nella relativa istanza del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza».
Entrambe le ordinanze ricordano inoltre che l’articolo 79 del Dpr n. 115/2002 prevede che l’istanza sia presentata in carta semplice e, a pena di inammissibilità, indichi il processo di riferimento, i dati del richiedente e dei familiari, nonché una dichiarazione sostitutiva sul reddito complessivo. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a comunicare eventuali variazioni reddituali durante il processo e, se richiesto, produrre la relativa documentazione; per i redditi esteri è necessaria una certificazione consolare.

