La Corte costituzionale dovrà decidere sulla legittimità dell’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella parte in cui consente la partecipazione a soggetti non avvocati - imprenditori, società commerciali, investitori finanziari - di partecipare come soci alle Società tra Avvocati (STA).

La questione nasce dal ricorso promosso dall’Unione Nazionale delle Camere Civili, a seguito del diniego del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di procedere alla cancellazione dall’albo di una società tra avvocati partecipata da soci non avvocati. Il COA di Roma aveva condiviso le ragioni dell’UNCC ma si era visto costretto a rigettare la richiesta di cancellazionealla luce della vigente normativa”, non potendo — in sede amministrativa — pronunciarsi contra legem né sollevare eccezioni di costituzionalità.

Il Consiglio Nazionale Forense, investito del ricorso in sede giurisdizionale, ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, rimettendola alla Corte costituzionale. Nella motivazione il Cnf ricorda che la Corte Ue del 19 dicembre 2024 ha dichiarato che uno Stato membro può vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società di avvocati, precisando che tale incompatibilità è “di ordine assoluto” e prescinde dalla presenza, per legge, per statuto o per convenzione pattizia, di qualsiasi limite alla partecipazione del socio di puro capitale. In quella sentenza, la Corte di Giustizia aveva altresì ribadito che gli avvocati “non esercitano le loro attività con un obiettivo unicamente economico, ma sono tenuti al rispetto di norme professionali e deontologiche” e che considerazioni di natura economica proprie dell’investitore puramente finanziario “potrebbero prevalere su considerazioni guidate esclusivamente dalla difesa dell’interesse dei clienti della società di avvocati”.

L’UNCC, prosegue il Presidente Alberto del Noce, non contesta la possibilità che l’avvocatura si organizzi in forme moderne, collettive e societarie ma che occorra preservare il nucleo essenziale della funzione difensiva: l’avvocato non è un mero prestatore di servizi sul mercato, bensì un soggetto necessario alla tutela dei diritti e alla realizzazione del giusto processo.

La presenza, all’interno di una società tra avvocati, di soci di puro capitale, portatori di interessi meramente economici e non soggetti alle regole deontologiche della professione, pone interrogativi di grande delicatezza. Il rischio è che l’attività difensiva venga condizionata da logiche finanziarie, commerciali o imprenditoriali estranee alla relazione fiduciaria tra avvocato e assistito e incompatibili con l’indipendenza che l’ordinamento richiede al difensore.

L’indipendenza dell’avvocato – scrive del Noce - non è un privilegio dell’avvocatura, ma una garanzia dell’assistito; il segreto professionale non tutela l’interesse del professionista, ma la libertà della persona che si rivolge al difensore; la deontologia non è un apparato formale, ma il presidio etico e giuridico della funzione difensiva”.

La decisione della Corte avrà influenze anche sulla legge riforma forense in discussione. Lo schema di Ddl delega, spiega del Noce, prevede all’art. 2, lettera h), n. 10, che “nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento” - replicando, con soglie di partecipazione più elevate (almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto riservati agli avvocati), l’impostazione di fondo dell’art. 4-bis vigente.

Un’eventuale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4-bis, conclude il Presidente “renderebbe quella previsione della riforma incompatibile con il dettato della Corte, imponendo al Parlamento di espungere o radicalmente riscrivere la norma che consente i soci di investimento nelle STA. In altri termini, il 10 giugno non deciderà soltanto della norma vigente, ma anche del perimetro entro il quale potrà muoversi la nuova legge professionale”.

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