La Cassazione nella sentenza n. 30202/2025, coll'accogliere il ricorso incidentale e dichiarare inammissibile il ricorso principale, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta, e ciò in applicazione del terzo comma dell'articolo 382 Cpc
LA MASSIMA
Spese di giudizio - Contributo unificato - Pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione - Per carenza di legittimazione "ab origine" dell'azione - Obbligo di pagamento di un ulteriore contributo - Sussiste. (Cpc, articolo 382; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articolo 13, comma 1-quater; L 24 Dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 17)
Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'articolo 13, comma 1-quater Dpr n. 115 del 2002 trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex articolo 382 Cpc, comma 3, in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la causa non poteva essere proposta dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l'intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo.
Spese di giudizio - Giustizia tributaria - Avviso di accertamento - Diritto d'impugnazione - Spetta all'amministratore unico nominato dall'assemblea - Sussiste - Legittimazione dell'unico socio - Esclusione. (Cpc, articolo 382; Cpp, articolo 321; Disposizioni di attuazione Cpp, articolo 104)
In caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società in persona del custode giudiziario, nominato ai sensi degli articoli 321 Cpp e 104 disposizioni di attuazione del Cpp, che sia stato nominato dall'assemblea della società amministratore unico.
Prima o poi i nodi vengono al pettine,e poi si finisce per pagare il doppio; così è successo nella vicenda in commento, l'azione venne primieramente intrapresa da un socio unico e ex amministratore di una società, con alterne vicende, ma poi la sentenza n. 30202/2025 della Sezione Tributaria della Cassazione ne dichiarò l'improcedibilità per carenza di legittimazione attiva di parte attrice "ab origine", travolgendo così l'intero processo senza rinvio, ed affibbiando al ricorrente pure il "doppio...


