Chiarisce in sentenza il Tribunale di Grosseto (sentenza 9 marzo 2026 n. 179) come la surrogazione dell’assicuratore, ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, non avvenga automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all’assicurato, bensì quando l’assicuratore medesimo richieda al danneggiante il rimborso dell’indennità; pertanto, qualora l’assicuratore non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato, ancorché abbia già riscosso l’indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione.
La surrogazione dell’assicuratore integra, dunque, una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio dell’assicurato nei confronti del terzo danneggiante, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo.
La comunicazione al terzo responsabile
Tale successione, come detto, non si verifica automaticamente con il pagamento dell’indennità, ma richiede la comunicazione dell’assicuratore al terzo responsabile di avere pagato e di volersi surrogare all’indennizzato, soggetta alla disposizione dell’art. 1335 c.c. in materia di atti recettizi.
La comunicazione produce il duplice effetto di fare perdere all’assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all’assicuratore, con la conseguenza che non sono opponibili a quest’ultimo i pagamenti eseguiti all’assicurato in epoca successiva alla comunicazione e l’inerzia dell’assicurato non vale ai fini della prescrizione che rimane interrotta a causa della comunicazione.
Il contratto di trasporto
Si rileva ancora che, in tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, una volta identificato il titolare dell’interesse assicurato, avente diritto all’indennità, è legittimo l’esercizio della surrogazione dell’assicuratore nei diritti dello stesso, trasferendosi nella sua sfera giuridica tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all’atto della surrogazione, con l’effetto che l’assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore per il risarcimento dei danni dovuti alla sottrazione del carico anche quando il destinatario-assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo tale facoltà, per la quale l’art. 1689, I, c.c. non prevede alcun termine finale, essere esercitata dall’assicuratore medesimo.
Pertanto, a fronte di un contratto di assicurazione del trasporto per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.), la proprietà del carico si trasferisce al destinatario nel momento della consegna al vettore (artt. 1378 e 1510 c.c.), “salvo patto contrario”, e dunque, nel caso di sinistro durante il trasporto, il venditore non è legittimato ad agire nei confronti dell’assicurazione. Spettando il diritto al pagamento dell’indennizzo assicurativo al compratore, deve quindi negarsi all’assicuratore, il quale abbia invece indennizzato il venditore, la possibilità di surrogarsi nel credito risarcitorio verso il vettore o lo spedizioniere.
Onus probandi
In tema di onus probandi, poi, l’assicuratore che agisce in surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti del terzo responsabile subentra nella medesima posizione giuridica dell’assicurato, assumendone anche il relativo onere probatorio. Deve quindi provare, oltre all’intervenuto pagamento dell’indennità in favore del terzo danneggiato, anche i fatti costitutivi del diritto fatto valere in surrogazione, quindi: 1) l’esistenza del diritto dell’assicurato verso il terzo, nonché 2) il nesso causale tra l’inadempimento e il danno subito e rimborsato. E, infine, deve provare l’esistenza e l’ammontare del danno, non essendo sufficiente la sola esibizione di un accordo transattivo con l’assicurato.

