Il caso affrontato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23820 (depositata in data 26 giugno 2026), in estrema sintesi, è il seguente: alcuni apicali di una società ottengono con modalità fraudolente contributi pubblici non dovuti, che vengono immediatamente stornati sui loro conti correnti personali. Alla luce di quanto è dato comprendere dalla motivazione della sentenza, gli apicali avrebbero agito con il fine preordinato di distrarre queste somme, che solo temporaneamente sarebbero transitate sui conti correnti della società.

La Suprema Corte, disattendendo la tesi della difesa dell’ente, ha concluso che anche in questo caso vi sarebbe stato un “interesse” “concorrente” dell’ente ai sensi del D.lgs 231/2001, tale da giustificare anche la sanzione inflitta dai giudici di merito alla stessa società. Sul punto, si legge in sentenza: “è stato accertato che le condotte fraudolente finalizzate all’accesso ai contributi pubblici trovavano una necessaria occasione nell’operatività delle società coinvolte, posto che le erogazioni potevano essere richieste ed ottenute esclusivamente da soggetti giuridici. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dagli autori dei reati, i quali rivestivano posizioni apicali all’interno degli enti, era anzitutto quello di far conseguire il finanziamento alla società, determinando l’ingresso delle relative risorse nel patrimonio sociale. La circostanza che tali somme siano state successivamente stornate e distratte a vantaggio personale degli imputati non vale, pertanto, ad elidere il collegamento funzionale tra le condotte illecite e l’interesse dell’ente né ad escludere il vantaggio patrimoniale inizialmente conseguito dalla persona giuridica. Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrati entrambi i criteri di imputazione oggettiva previsti dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001, avendo valorizzato, da un lato, la finalizzazione delle condotte all’ottenimento di risorse economiche destinate formalmente alla società e, dall’altro, il concreto, seppure temporaneo, beneficio patrimoniale da essa conseguito”.

Cioè a dire, per riassumere il pensiero della Suprema Corte: dal momento che il profitto illecito integralmente distratto è transitato dai conti della società, gli autori del reato hanno agito anche nell’interesse di quest’ultima, o comunque anche a suo vantaggio, in ragione di un “temporaneobeneficio patrimoniale della società.

Chi scrive ritiene che questa conclusione sia però tutt’altro che coerente con i concetti di “interesse” e di “vantaggio”, e che anzi ne determini, per così dire, una pericolosa “spiritualizzazione”.

Il concetto di interesse e di vantaggio rappresentano infatti imprescindibili elementi di connessione oggettiva fra il reato della persona fisica, apicale o sottoposto, e l’ente, attorno ai quali gravita la ragione stessa della opportunità di sanzionare la persona giuridica, in quanto beneficiaria ultima delle condotte illecite commesse da chi agisce in suo nome o per suo conto.

La responsabilità da reato dell’ente nasce del resto storicamente proprio avendo sullo sfondo la necessità di sanzionare l’impresa in situazioni in cui le condotte illecite, pur commesse dai suoi dipendenti o amministratori, si riverberano in definitiva a suo vantaggio; e, solo avendo in mente questa necessità, ben si comprende anche l’esigenza di premiare viceversa l’impresa che si doti di un’organizzazione funzionale ad evitare che gli obiettivi della società vengano perseguiti o conseguiti con modalità illecite.

L’interesse e vantaggio, in altre parole, sono l’espressione di quella “immedesimazione organica” che deve sussistere fra l’autore del reato e l’impresa che di quella condotta illecita viene chiamata a rispondere.

In questa prospettiva, appare allora alquanto distonica l’impostazione avallata dalla Suprema Corte con la sentenza qui in esame, in quanto la società viene in definitiva punita per condotte di cui, da qualunque prospettiva si guardi la vicenda, non ha in alcun modo beneficiato, e che anzi erano preordinate a non portare alcun vantaggio alla società. D’altra parte, gli autori del reato hanno piuttosto, e ad ogni evidenza, sfruttato la società e le sue risorse per commettere le condotte fraudolente che hanno poi determinato un loro esclusivo beneficio personale.

Appare allora davvero sorprendente che possa rappresentare un interesse o un vantaggio dell’ente rilevante ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 231/2001 il “temporaneo” – come si legge in sentenza – arricchimento che la società avrebbe tratto nel tempo (tecnico) intercorso fra l’accreditamento dei contributi pubblici indebiti sul conto della società e la loro integrale distrazione sui conti correnti personali degli autori del reato.

A chi scrive pare che questo sia piuttosto il tipico caso di apicale che agisce per il suo esclusivo interesse personale, con la conseguenza logica – ancor prima che giuridica – che non abbia proprio alcun senso punire la società.

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*Matteo Vizzardi, partner di Dentons

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