Civile

Opa: ordinanza Ansaldo Sts, lo “scalatore collusivo” conserva il diritto voto

Francesco Machina Grifeo

Il Tribunale di Genova con un provvedimento di urgenza datato 11 maggio 2016 ha riconosciuto il pieno diritto di Hitachi ad esercitare il proprio diritto di voto all'assemblea Ansaldo STS di venerdì 13 maggio. Respinto dunque in quanto «inammissibile» e «infondato» il ricorso cautelare presentato dai fondi Elliott Imternational, The Liverpool Limited Partnership e Elliott Associates, azionisti di Ansaldo STS. La IX Sezione Imprese, ritenuto che ricorrono «seri indizi» di una collusione tra Finmeccanica e il gruppo giapponese finalizzata a comprimere il prezzo dell'Opa lanciata da Hitachi, ha tuttavia preso atto che la Consob ha confinato la sanzione in un ambito soltanto patrimoniale senza mettere in discussione la proprietà delle quote societarie. Così operando una valutazione complessiva di tutti gli interessi in gioco, ed avendo come priorità quella di non paralizzare la vita societaria.

Per quanto concerne il ricorso alla tutela «cautelare atipica», il tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l'ordinamento già prevede una «misura cautelare tipica» di tutela «adeguata», l'articolo 2378 c.c. in materia di impugnativa delle delibere assembleari. Riguardo invece al «merito cautelare», l'ordinanza firmata dal giudice Roberto Braccialini ha affermato il principio per cui qualora a fronte di una «Opa collusiva», la Consob abbia deciso soltanto per l'integrazione del prezzo e non dunque per la cessione delle quote eccedenti il 30% da parte dello «scalatore», allora il voto in assemblea non può più essere vietato.

Scrive infatti Braccialini: «Prima che la Pubblica amministrazione abbia conformato il diritto dell'azionista pregiudicato da una scalata collusiva, sciogliendo l'alternativa tra vendita obbligatoria delle quote eccedenti o integrazione del prezzo offerto in sede di Opa, vi è un diritto pieno del socio pregiudicato ad ottenere l'inibitoria per il diritto di voto del socio scalatore». Quando però la Pubblica amministrazione «abbia operato la valutazione discrezionale degli interessi in gioco, e si sia in tal senso determinata non già ad obbligare lo “scalatore collusivo” a cedere le quote eccedenti, ma esclusivamente ad integrare il prezzo dell'Opa, in tale momento stesso viene meno il divieto al voto». Infatti, prosegue l'ordinanza, con una simile decisione l'Autorità di controllo «manifesta il chiaro intendimento di non toccare l'assetto societario e le nuove proporzioni della compagine sociale». In al modo, «si entra, per il socio danneggiato, in una dimensione esclusivamente patrimoniale, e perciò riparabile, nella quale sarà ben possibile sindacare la stima valutativa dell'Autorità di vigilanza, e non solo presso la giurisdizione amministrativa».

Ed anche se, prosegue l'ordinanza, «si potrebbe obiettare che il comma 1 ter dell'articolo 110 testualmente prevede che il divieto di voto venga meno con la vendita della quota eccedente o con l'integrazione del prezzo dell'Opa secondo le determinazioni economiche della Consob», tuttavia, si deve considerare che nel caso affrontato «si versa in una situazione di sostanziale equivalenza». Infatti, Hitachi si à già adeguata «predisponendo depositi bancari delle differenze economiche sia rispetto alla maggiorazione di prezzo stabilita dalla Consob, sia rispetto all'integrazione da essa autonomamente decisa dopo l'ultimo acquisto di azioni operato sul mercato per ottenere la certezza del controllo della società-bersaglio».

Del resto, conclude l'ordinanza, con riguardo alla scelta della «strada economica» intrapresa da Consob, si deve considerare che Hitachi (assistita dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners) ha fornito «determinazioni imprenditoriali» di peso, come ad esempio la garanzia di due miliardi di euro data ai creditori sociali di Ansaldo (seguita dallo studio Chiomenti) «per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi discendenti dai precedenti rapporti contrattuali», mentre i Fondi (assistiti da BonelliErede), che pure detengono un 1/3 del capitale non hanno dimostrato uguale disponibilità.

Tribunale di Genova – Sezione IX imprese - Ordinanza 11 maggio 2016

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