Penale

Daspo a chi affigge manifesti contro la polizia anche non durante le partite e fuori dagli stadi

di Paola Rossi

Il Daspo amministrativo contro un tifoso può essere emesso anche per uno striscione affisso in prossimità dello stadio e non in concomitanza di una partita di calcio. La Corte di cassazione con la sentenza n. 7648 ha confermato ieri la convalida del Gip di un provvedimento del questore di Roma.

Il caso - Il Daspo era stato emesso a seguito del fermo e dell'identificazione di una persona che aveva affisso in prossimità dello Stadio olimpico, la sera successiva alla disputa di una partita Lazio-Milan, uno striscione di un metro per dieci con su scritto "01.03 Stefano Furlan! Acab Lazio". Acab è notoriamente - dice la Cassazione - l'acronimo dell'espressione inglese All cops are bastard . Dunque per la Cassazione l'accostamento del nome e della data di morte, per mano della polizia, di un tifoso della Triestina con un'espressione fortemente offensiva verso i poliziotti sono sufficienti a integrare un incitamento alla violenza in un dato ambiente sociale.

La difesa - La difesa del tifoso colpito dal Daspo sosteneva, invece, che - al massimo - si poteva intravedere nell'affissione del manifesto un atto denigratorio verso le forze dell'ordine e ciò non è presupposto che legittima l'adozione del provvedimento del questore. Un comportamento che, al di là dell'eventuale rilevanza penale, non integrerebbe la condotta di chi inneggia, incita o induce alla violenza.

Il rischio potenziale - La sentenza smentisce la lamentata assenza dei presupposti per l'adozione del Daspo sotto diversi profili. Ma soprattutto mettendo al centro i comportamenti che costituiscono un volano di violenza e spiegando che sono rilevanti tutti quelli che per la percezione in un dato ambiente ne sono potenzialmente generatori. La potenzialità è la chiave di volta che fa cadere anche tutti gli altri rilievi come quello di trovarsi al di fuori dello stadio e non esserci concomitanza con lo svolgimento dell'evento sportivo. Infatti, spiega la Cassazione che - anche a causa della prassi di solidazi tra tifoserie di diverse squadre - l'atto di evocare un episodio in cui era stato ucciso un tifoso dalle forze dell'ordine mentre cercavano di sedare gli scontri verificatisi in occasione di una partita tra Triestina e Udinese nel 1984 rinnovava quel sodalizio e lo faceva attraverso un attacco diretto contro la Polizia. Ciò che è potenzialmente idoneo a provocare nuovi scontri o azioni dirette di esponenti delle curve contro i poliziotti.

Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza 20 febbraio 2019 n. 7648

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©