Civile

Indagini per l’assegno all’ex: si rischia il controllo fiscale

di Silvio Rivetti

La disclosure di redditi e patrimoni a opera del giudice della famiglia può dare il via ad accertamenti fiscali. Infatti, gli esiti delle indagini condotte per rivelare la situazione economica dei coniugi in lite per l’assegno divorzile possono essere acquisite da parte dell’agenzia delle Entrate per essere poste a fondamento di accertamenti fiscali.

Si tratta di indagini che è probabile che i giudici avvieranno con maggiore frequenza ora che la quantificazione dell’assegno divorzile sta diventando più complessa. Infatti, con la sentenza 18287/2018, la Cassazione a sezioni unite ha indirizzato i giudici della famiglia a quantificare l’assegno divorzile tenendo conto non solo della situazione economica dei coniuge, ma anche di un’ampia serie di parametri, quali la durata della vita coniugale, l’età dei coniugi, e soprattutto la rilevanza delle scelte (compresi i sacrifici di carriera) fatte a favore della famiglia da parte del coniuge richiedente.

La ricostruzione dei redditi
Alla luce di questi criteri, il giudice del divorzio è chiamato a ricostruire in modo più puntuale i patrimoni, i redditi e l’effettivo tenore di vita dei coniugi, anche affidandosi alle indagini previste dall’articolo 5, comma 9, della legge 898/70. Queste indagini devono essere richieste dal coniuge interessato, che deve fornire elementi il più possibile circostanziati e non generici, idonei a individuare disponibilità che non emergono dalle dichiarazioni fiscali dell’altro coniuge: ad esempio, occorre indicare conti correnti e beni a disposizione, anche intestati ad altri.

Del resto, la stessa giurisprudenza riconosce alle dichiarazioni dei redditi esibite nel processo un valore appena indiziario, atteso che esse non evidenziano né i patrimoni (come i valori monetari o i beni mobili di pregio), né i redditi esenti (che non confluiscono in dichiarazione), né tantomeno le disponibilità celate (si pensi ai proventi da evasione o da eredità non dichiarate in successione, ai mezzi finanziari all’estero non inseriti nel Quadro RW, alle disponibilità attribuite a soggetti interposti).

Le indagini - applicabili per costante giurisprudenza anche all’assegno di mantenimento riconosciuto dopo la separazione - prendono in genere la forma di indagini bancarie, condotte dalla Guardia di Finanza.

L’incrocio dei dati
Non solo. Il giudice, facendo leva sulle norme che regolano la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche, può anche autorizzare direttamente l’ufficiale giudiziario ad accedere alle banche dati del Fisco, delle pubbliche amministrazioni nonché a quelle consultabili da parte di questi soggetti per acquisire informazioni, questa volta più sommarie, circa le disponibilità finanziarie e di beni in capo al coniuge (articoli 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile). Il giudice, poi, può avvalersi dei dati dell’Anagrafe tributaria (articolo 7, comma 9, Dpr 605/73); e può ordinare al coniuge, ai terzi e alla pubblica amministrazione di presentare documenti e informazioni o disporre una consulenza tecnica d’ufficio (articoli 210, 213 e 191 del Codice di procedura civile).

Gli esiti di queste indagini possono essere acquisite da parte dell’agenzia delle Entrate per essere poste a fondamento di accertamenti fiscali. Infatti sia il giudice civile, che la Guardia di Finanza sono tenute a trasmettere all’amministrazione fiscale le informazioni individuate (articoli 33 e 36, comma 4, Dpr 600/73). Tanto che le vicende processuali che vedono opporsi i coniugi possono essere l’anticamera di inattese contestazioni fiscali; quando non, addirittura, di ulteriori contenziosi, questa volta tributari.

In ogni caso, perché l’eventuale recupero d’imposta sia legittimo occorre rispettare le tutele previste, a favore del contribuente, dalla normativa tributaria. Perciò non sarà possibile, per l’Erario, prescindere dal rispetto dei termini di decadenza dal potere di accertamento, con riguardo alle singole annualità accertabili; nonché dalle norme speciali che impongono, ad esempio in caso di indagini bancarie, il contraddittorio preventivo tra il Fisco e la parte.

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