Civile

Legge di bilancio/Gestione accentrata per i conti correnti nei fallimenti

di Bruno Conca


Il disegno di legge di stabilità 2017, di recente sottoposto all'esame della Commissione Europea, reca, fra le varie misure, una piccola rivoluzione copernicana, veicolata per il tramite di alcune modifiche della norma istitutiva del Fondo Unico Giustizia (FUG) e dell'art. 34 l. fall.
Il FUG è stato istituito nel 2008 con l'obiettivo di farvi confluire le somme di denaro e i titoli sequestrati, confiscati o comunque appresi nell'ambito di alcune tipologie di procedimenti civili, penali o amministrativi, allo scopo di censire e gestire in modo centralizzato denaro e titoli sequestrati, mettere a reddito tali risorse, consentirne anche un'utilizzazione anticipata rispetto alla confisca definitiva. Sinora al FUG affluivano, approssimativamente, flussi finanziari rivenienti essenzialmente da due fonti: somme e titoli sequestrati nell'ambito dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e irrogazioni di sanzioni amministrative (anche relative alla responsabilità dell'Ente ex d.lgs. n. 231/2001) e somme depositate e non riscosse nell'ambito di procedimenti civili, di cognizione od esecutivi, nonché fallimentari, decorsi cinque anni, rispettivamente, dalla definizione del procedimento esecutivo o dal deposito in sede di ripartizione finale dell'attivo.
La gestione del FUG era ed è attribuita, in cambio di un aggio percentuale parametrato sull'utile generato dalla gestione finanziaria del FUG medesimo, ad Equitalia Giustizia, società del Gruppo Equitalia, interamente posseduta da Equitalia S.p.A, a sua volta partecipata al 51% da Agenzia delle Entrate e al 49% da Inps., chiamata ad un'anagrafe delle risorse, alla loro gestione amministrativa e finanziaria – anche mediante l'impiego di operatori finanziari – e a curare la destinazione finale delle somme medesime e dei proventi degli investimenti con esse effettuate.
L'art. 2 del d.l. 16.9.2008, n. 143, conv. con modificazioni, dalla legge 13.11.2008, n. 181, istitutivo del FUG verrebbe integrato e modificato, per effetto dell'art. 64 del DDL Stabilità 2017 nei seguenti termini: “a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del “Fondo unico giustizia”:
a)salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;
b)fino al momento della distribuzione, le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;
c)le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
d)le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario, in base al tasso convenuto con l'operatore finanziario al momento dell'apertura del rapporto.”;
b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
“6-ter. Le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6”.
In buona sostanza, il FUG viene integrato, mediante l'istituzione di “apposite gestioni separate” delle somme depositate presso conti correnti intestati a procedure fallimentari, fuorché nei casi in cui sia disposto l'esercizio provvisorio o la continuazione temporanea dell'attività d'impresa, le somme ricavate nel corso di procedure esecutive di espropriazione immobiliari e giacenti su conti correnti all'uopo accesi e, infine, le somme depositate “a qualunque titolo” presso Poste Italiane S.p.a., banche ed altri operatori finanziari in relazione procedimenti civili contenziosi.
La rilevante novità, di là dell'enorme entità di tali somme, è il fatto che esse giacciono in conti non già “dormienti”, bensì vivi e vitali, dal momento che tale forma di deposito è prevista con riguardo alle giacenze di procedure fallimentari, esecutive e contenziose non definite e già anteriormente alla distribuzione o al riparto finale.
E' poi previsto (co. 2 ter) che gli utili della gestione finanziaria di tali somme, al netto degli interessi spettanti agli aventi titolo, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.
E' poi previsto – comprensibilmente – che le modalità di attuazione di tali modifiche ed integrazioni del FUG siano stabilite con apposito decreto, come già ora avviene per la determinazione dell'aggio spettante ad Equitalia Giustizia S.p.A, nonché per le modalità di utilizzazione delle somme suscettibili di confisca o sequestro e per garantire adeguata liquidità al fondo in relazione alle esigenze finanziarie dello stesso, del suo patrimonio come pure alle richieste di retrocessione da parte degli aventi titolo (per esempio per revoca della misura di prevenzione).
Va detto, poi, che l'attuale norma istitutiva del FUG (co. 7 del medesimo art. 2 d.l. 143/2008) prevede la possibilità di una parziale utilizzazione delle somme oggetto di sequestro penale ed amministrativo (non oltre il 30%) , da ripartirsi secondo i criteri ivi individuati e da dettagliarsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La restrizione alla possibilità di utilizzo è funzionale al carattere solo provvisorio del sequestro e alla conseguente eventualità che si debbano restituire le somme. E' chiaro, allora, che la recente ipotesi di modifica, tenga fermo il comma 7 “salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter”, trattandosi, in questo caso, di somme che non verranno incamerate (salvo quelle poi definitivamente non richieste), ma destinate ad essere distribuite ai creditori insinuati nel fallimento o intervenuti nella procedura esecutiva.
L'art. 64 del DDL Stabilità 2017 modifica anche l'art. 34 l.fall., ovvero la disposizione che prevede l'obbligo per il curatore fallimentare di accendere un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura fallimentare su cui depositare ogni somma a qualunque titolo riscossa, nonché la facoltà di prelievo esclusivamente se eseguito su copia conforme del mandato di pagamento sottoscritto dal giudice delegato.
Al riguardo viene prevista l'eliminazione dell'ultimo capoverso del primo comma, introdotto con il d. lgs. 169/2007 (cd. correttivo), che consentiva l'investimento delle somme giacenti sul conto in strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché venisse garantita l'integrità del capitale; si stabilisce poi un requisito formale specifico ed indefettibile del mandato di pagamento, che dovrà ora contenere l'intestazione “Fondo unico giustizia del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia S.p.a.”.
L'impatto finanziario ed operativo di tale - allo stato solo proposta – modifica è potenzialmente rilevantissimo, anche se molto dipenderà dalle modalità attuative dell'istituzione di tali gestioni separate (se per esempio) presso un solo istituto di credito, con un conseguente concentrazione finanziaria rilevantissima.
Si pongono, poi, rilevanti problemi operativi. Altro è la gestione di un conto dormiente o di un patrimonio immobilizzato in un sequestro strumentale ad una confisca, altro la movimentazione quotidiana di un conto corrente fallimentare (tributi, pagamento dei professionisti, oneri relativi a cause in corso, manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare), il che postula un sistema centralizzato in grado di processare migliaia di esborsi quotidiani. L'attuale panorama, tuttavia, conosce un uso ancora limitato del pagamento telematico, dal momento che la maggior parte dei conti correnti sono movimentati mediante l'esibizione di copie cartacee del mandato sottoscritto dal giudice delegato. Da questo punto di vista, si è forse persa ancora una volta l'occasione – benché la legge di bilancio non sia certo la sede più appropriata per ulteriori interventi sulla legge fallimentare – di una definitiva modernizzazione della gestione quotidiana della procedura, ancora legata a un libro giornale cartaceo, a un mandato di pagamento che, almeno sotto il profilo letterale, viene postulato come cartolare, ad un'autorizzazione minuta del giudice delegato non solo del titolo autorizzativo dell'esborso, ma, poi, anche dell'esborso medesimo, pur di modesta entità.
Ed ancora il disinvestimento di quanto attualmente investito in strumenti finanziari diversi dal conto corrente e la previsione di una garanzia del medesimo tasso d'interesse offerto dall'attuale operatore bancario paiono assunti di principio, di assai difficile declinazione pratica, nella multiformità delle condizioni economiche dei singoli rapporti.
Si tratta, dunque, di una norma che, di là delle scelte di politica finanziaria che l'hanno ispirata, appare gravida di pesanti incertezze applicative, sulle quali, peraltro, la Commissione Europea non ha acceso alcun focus. Starà ai decreti attuativi, ove la norma venga definitivamente recepita nel suo iter parlamentare, scongiurare che la sua entrata in vigore possa poi generare un incendio in sede di applicazione.

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