Lavoro

Obblighi contributivi per la moglie che aiuta il marito con attività stagionale

Irrilevante la caratteristica stagionale dell'attività di collaborazione prestata dalla moglie del datore di lavoro

di Andrea Alberto Moramarco

L'obbligo di iscrizione nella Gestione lavoratori autonomi si configura quando la prestazione lavorativa prestata dal familiare sia abituale e prevalente, ovvero sia svolta stabilmente e in via principale rispetto ad altre attività. Ai fini contributivi, inoltre, non conta che tale attività sia stagionale piuttosto che annuale. A fornire queste precisazioni è la Cassazione con l'ordinanza n. 1684/2021.

Il caso
La vicenda prende le mosse dalla richiesta con cui l'Inps intimava ad un datore di lavoro il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione lavoratori autonomi per la moglie dello stesso, per l'intero anno di iscrizione, ritenuta a seguito di ispezione quale «familiare coadiutore operante con continuità». L'imprenditore si opponeva ritenendo che non poteva sussistere alcun obbligo contributivo, trattandosi di attività prestata dal collaboratore familiare non abituale e prevalente, e che, ad ogni modo, si trattava di una attività stagionale che non avrebbe potuto far maturare contributi per un intero anno.

La decisione
Dopo un doppio verdetto di merito sfavorevole all'imprenditore, anche la Cassazione opta per l'irrilevanza della caratteristica stagionale dell'attività di collaborazione prestata dalla moglie del datore di lavoro. Ebbene, i giudici di legittimità spiegano come, ai sensi dell'articolo 2 della legge 613/1966 relativo ai familiari coadiutori, l'obbligo di iscrizione nella Gestione lavoratori autonomi si configura allorquando la prestazione lavorativa prestata dal familiare «sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale», nonché sia «prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore».
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria che la moglie del datore di lavoro non svolgeva altra attività lavorativa e che per sua stessa ammissione svolgeva il suo ruolo di coadiutrice con continuità. Tanto basta a ritenere fondata la pretesa dell'Inps. Quanto alla durata per l'intero anno di iscrizione, invece, il Collegio ricorda come il «regime contributivo imposto dalla legge non è correlato alla durata della prestazione nel corso dell'anno ma al reddito prodotto nel corso dell'anno», sicché non rileva il fatto che la collaborazione sia stagionale piuttosto che distribuita nel corso dell'intero anno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Andrea Alberto Moramarco

Riviste