Veicoli diesel, vietato il software che a temperature ordinarie riduce l'efficacia del sistema di controllo dei gas inquinanti
Per la Corte di giustizia non solo è un impianto di manipolazione vietato, ma non trattandosi di un vizio minore la risoluzione del contratto di vendita della macchina è possibile
Bocciato il software installato su veicoli diesel che, a temperature ordinarie e per la maggior parte dell'anno, riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni inquinanti. Per la Corte di giustizia - sentenze di oggi nelle cause C 128/20 | GSMB Invest, C-134/20 | Volkswagen e C 145/20 | Porsche Inter Auto e Volkswagen - non solo è un impianto di manipolazione vietato, ma non trattandosi di un vizio minore non è esclusa la risoluzione del contratto di vendita della macchina.
Al centro della vicenda la richiesta di alcuni acquirenti di veicoli Volkswagen - dotati del software che riduce il ricircolo dei gas inquinanti secondo la temperatura rilevata – di annullare i loro contratti di vendita conclusi tra il 2011 e il 2013. Secondo le indicazioni dei giudici austriaci , questo programma garantisce il rispetto dei valori limite stabiliti a livello dell'Unione per l'emissione di ossido di azoto (NOx) solo quando la temperatura esterna si colloca tra 15 e 33 gradi Celsius ma al di fuori di tale intervallo la percentuale di ricircolo dei gas di scarico (EGR) si abbassa superando i valori limite, nonostante un recente aggiornamento del software effettuato dalla Volkswagen per sostituire il "vecchio" sistema vietato ai sensi del diritto dell'Unione.
La Corte suprema austriaca, il tribunale regionale di Eisenstadt e il tribunale regionale di Klagenfurt hanno proposto alla Corte di giustizia varie questioni relative alla liceità di tale intervallo termico e agli eventuali diritti degli acquirenti. Con le sentenze di oggi i giudici di Lussemburgo hanno accolto i motivi sollevati dichiarando che "un dispositivo che garantisce il rispetto dei valori limite di emissione di ossido di azoto unicamente nell'intervallo termico costituisce un impianto di manipolazione in linea di principio vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007" . La Corte Ue sottolinea, due cose: le temperature ambiente inferiori a 15° Celsius sono abituali nel territorio dell'Unione e i valori limite di emissione stabiliti a livello dell'Unione devono essere rispettati anche quando le temperature sono più basse dei 15° Celsius. Pertanto, un software così programmato riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni di uso normali.
Una conclusione diversa potrebbe essere possibile – prosegue la Corte - solo se si dimostrasse che tale impianto risponde strettamente all'esigenza di scongiurare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di uno dei componenti, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo durante la guida del veicolo. Spetta quindi ai giudici del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel caso dell'impianto di manipolazione di cui sono dotati i veicoli in questione, ma in ogni caso, anche se sussistesse questa esigenza, l'impianto di manipolazione è vietato qualora debba, in condizioni normali di circolazione, funzionare per la maggior parte dell'anno. Secondo la Corte infine si tratta di un difetto di conformità non qualificato come «minore», di conseguenza la risoluzione del contratto è possibile.