Professione e Mercato

Formazione: censurato l'avvocato che non acquisisce neanche un credito nel triennio

Il Cnf con la sentenza 197/2021 ha deciso di sanzionare l'Illecito disciplinare con la censura

di Marina Crisafi

L'avvocato che non acquisisce neppure un credito formativo nel triennio commette una violazione deontologica sanzionabile con la censura. È quanto ha affermato il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 197/2021) mitigando la sanzione inflitta a un legale che per tale motivo era stato addirittura sospeso per due mesi dall'esercizio della professione.

La vicenda
Il procedimento era scaturito da una segnalazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, con cui veniva comunicato al Consiglio Distrettuale di Disciplina competente il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua nel triennio 2011- 2013 da parte del ricorrente.
Veniva aperto il dibattimento ed espletata l'attività istruttoria e, all'esito, il Cdd riteneva l'avvocato responsabile della violazione degli articoli 15 Cdf vigente e 11 della legge n. 247/2012 per non avere assolto nel triennio all'obbligo e dovere di formazione continua e di aggiornamento professionale, non avendo conseguito alcun credito, così venendo meno al dovere di aggiornamento, di curare costantemente la propria preparazione professionale e di certificare il percorso formativo seguito.
Veniva, quindi, irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi.

La tesi dell'avvocato
L'avvocato proponeva, a questo punto, ricorso al Cnf eccependo, tra l'altro, l'illegittimità della sanzione irrogata, avendo il Consiglio Distrettuale di Disciplina "confuso" l'obbligo di
aggiornamento professionale con l'obbligo di frequentazione dei corsi di formazione e aggiornamento ed omesso di considerare la conoscenza reale del diritto da parte dell'incolpato.
Inoltre, lamentava la eccessività e sproporzione della sanzione irrogata, essendo, allo stato, "privo di sanzioni disciplinari".

La decisione
Sul punto, il Cnf ricorda preliminarmente che "il dovere di competenza di cui all'art. 14 del Codice Deontologico Forense (art. 12 Codice Previgente) - che costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'art. 15 del Codice Deontologico Forense (art. 13 Codice Previgente) - ha la finalità di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento".
Ciò posto, ad avviso del Consiglio, le censure mosse dal ricorrente non appaiono condivisibili e la decisione impugnata risulta corretta non risultando, invero, neppure contestata la mancata acquisizione dei crediti formativi.
Il ricorrente, infatti, per il Cnf, si era limitato a dedurre l'autoreferenziale richiamo alla propria reale competenza, "dimenticando, tuttavia, di considerare che l'acquisizione dei crediti professionali è proprio il sistema attraverso il quale provare l'aggiornamento professionale richiesto dal Codice Deontologico".

Eccessiva la sospensione, basta la censura
Tuttavia, sul fronte sanzionatorio, il Cnf dà ragione all'avvocato.
La sanzione prevista in caso di omesso conseguimento dei crediti formativi va individuata e determinata, ricorda il Consiglio, "sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22, tenendo conto della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione".
Nel caso di specie, indubbiamente la condotta dell'avvocato risulta aggravata dal fatto che per l'intero triennio, lo stesso non ha conseguito alcun credito formativo, per cui la sanzione non può essere contenuta con l'avvertimento. Ciò nonostante, ed in armonia con la costante giurisprudenza forense, in casi analoghi, il Cnf ritiene congruo applicare la sanzione disciplinare della censura, in luogo della sospensione dall'esercizio della attività professionale per la durata di mesi 2 irrogata dal Coa territoriale, che appare obiettivamente eccessiva.

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