Amministratori e Sindaci responsabili in solido per gli ammanchi di cassa
Nota a sentenza, Suprema Corte, pronuncia n. 7380 del 14 marzo 2023
Nelle società cooperative così come nelle società di capitali la responsabilità degli amministratori e dei sindaci viene in evidenza non solo in presenza di specifici atti e/o condotte appropriative o distrattive dell'uno o dell'altro, ma anche a fronte dell'omesso controllo di atti che hanno comportato la perdita di risorse patrimoniali della società, attività a cui sono tenuti entrambi detti organismi.
Il principio è affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 7380 del 14 Marzo 2023 .
La vicenda trae avvio dell'azione promossa da una società cooperativa nei confronti di ex amministratori e sindaci finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni causati da irregolarità nelle operazioni di cassa e contabili, prelevamenti illeciti di somme e altri fatti contrari ai doveri imposti agli organi sociali. Sia in primo che in secondo grado gli ex Consiglieri di Amministrazione e Sindaci (ed anche taluni loro eredi) erano stati ritenuti responsabili e condannati al risarcimento del danno per un importo di oltre euro 185.000,00.
Veniva quindi proposto ricorso in Cassazione nel quale, fra gli altri, i medesimi lamentavano il fatto che, in sede di merito, non fosse stato accertato:
(i) il ruolo e compiti dei singoli convenuti nell'amministrazione della società,
(ii) nonché a quale periodo di gestione andasse imputato l'eventuale comportamento omissivo o commissivo di ciascuno di essi.
La censura, tuttavia, è stata respinta dai giudici della Suprema Corte secondo i quali la responsabilità degli amministratori e, nel caso di specie, dei sindaci trova fondamento non già nella individuazione di specifiche condotte imputabili all'uno o all' altro convenuto, ma nell'omesso controllo a cui gli stessi erano tenuti in merito ad atti che avevano comportato la perdita di risorse patrimoniali della società.
Tale pronuncia vale sia per le Società cooperative che per le Società per azioni a fronte, in particolare:
(i) della disposizione dell'art. 2392 comma 2° C.C. che prevede la responsabilità solidale degli Amministratori in caso di omessa vigilanza sul generale andamento della gestione;
(ii) dell'art. 2407 comma 2° C.C. che impone una responsabilità dei sindaci, in solido con gli amministratori, per fatti e omissioni di questi ultimi qualora il danno non si sarebbe prodotto se questi avessero vigilato in conformità con gli obblighi della loro carica.
Nella vertenza in esame ha assunto rilevanza negativa l'atteggiamento neutrale di entrambi gli organi a fronte di atti di dubbia legittimità e regolarità che – in presenza di una condotta degli stessi improntata a diligenza, correttezza e buona fede - avrebbe dovuto imporre la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione e la formalizzazione di denunce previste dall'art. 2409 ultimo comma C.C.
*a cura dell' avv. Vittorio Provera, Trifirò & Partners Avvocati