Civile

Interrompe la prescrizione il provvedimento con cui la Pa ridetermina l'ammontare della sanzione

Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 787/2022 dettando un principio innovativo

di Mario Finocchiaro

Il provvedimento con cui l'Amministrazione ridetermina - sulla base dei rilievi difensivi dell'interessato - l'ammontare della sanzione (nella specie: riducendolo) possiede a tutti gli effetti natura di atto del procedimento sanzionatorio che, per di più, manifesta direttamente (diversamente da quanto può ritenersi per altri atti procedimentali, quali ad esempio l'audizione dell'interessato) la volontà di dare corso alla applicazione della sanzione ed è pertanto valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 28 della legge n 689 del 1981, atteso che la rideterminazione dell'ammontare della sanzione costituisce esercizio di un potere discrezionale che manifesta la pretesa punitiva, esprimendo l'intenzione dell'ente di riscuotere la sanzione amministrativa. Questo il principio espresso dalla sezione II della Cassazione con l' ordinanza 12 gennaio 2022 n. 787.

Principio innovativo
Questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini.
Ricordate in motivazione, nel senso che in tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore, prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'articolo 2943 Cc, atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, Cassazione, sentenze 13 settembre 2018, n. 22388 e 26 novembre 2008, n. 28238, ove la precisazione che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria.

L'effetto interruttivo
Per la precisazione che la contestazione di una violazione amministrativa, ex articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha effetto interruttivo istantaneo del termine prescrizionale alla riscossione del credito da sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma della stessa legge, in relazione agli articolo 2943, quarto comma, e 2945, primo comma, Cc e non invece effetto interruttivo duraturo fino alla definitività dell'ordinanza-ingiunzione (salva l'ipotesi che il privato instauri una fase contenziosa preliminare a norma dell'articolo 18, primo comma della legge citata), atteso che il prefetto nell' applicare la sanzione non svolge una funzione giustiziale di terzo, ma interviene come organo periferico dell'autorità amministrativa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Dpr 29 luglio 1982 n. 571, Cassazione, sentenza 10 luglio 1993, n, 7663, in Foro it., 1994, I, c. 1467, con nota di Mezzabarba C., Sanzioni amministrative. rassegna di giurisprudenza della cassazione: disciplina, prescrizione, violazione in materia previdenziale, disciplina transitoria.
Sempre nella stessa ottica, in termini generali:
- nel senso che in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'articolo 2943 Cc, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, Cassazione, sentenza 18 gennaio 2007, n. 1081;
- per il rilievo che in tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione, Cassazione, ordinanza 14 settembre 2021, n. 24677, che ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento;
- per la precisazione che in tema di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, soltanto agli atti tipici del procedimento sanzionatorio può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi del secondo comma dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti atipici di intimazione, Cassazione, sentenza 9 marzo 2006, n. 5063, che ha negato efficacia interruttiva alla richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria formulata a mezzo lettera raccomandata anteriormente alla necessaria emissione dell'ordinanza ingiunzione;
- nel senso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'articolo 2943 Cc, Cassazione, sentenza 9 luglio 2000, n. 9492, in Archivio giuridico circolazione e sinistri, 2001, p. 26, che ha considerato idoneo atto interruttivo la notifica del verbale di constatazione dell'infrazione;
- per il rilievo che la prescrizione del diritto a riscuotere la pena pecuniaria comminata per una infrazione valutaria è introdotta da qualunque atto del procedimento sanzionatorio portato dalla Amministrazione a conoscenza del trasgressore, e quindi anche dal verbale di accertamento della violazione, ritualmente notificato, in quanto ogni atto di detto procedimento ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e quindi costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, Cassazione, sentenza 6 luglio 1992 n, 8213.

Gli atti idonei
Sono stati, in particolare, ritenuti idonei a interrompere il decorso della prescrizione in questione:
- la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione, atteso che è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'articolo 2943 Cc e considerato che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, Cassazione, sentenza 20 luglio 2016, n. 14886;
- la notifica al trasgressore dell'ordinanza-ingiunzione che determina l'ammontare della pena pecuniaria, in materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, Cassazione, sentenza 28 giugno 2013, n. 16360;
- la contestazione con lettera raccomandata dei risultati dell'analisi su campione ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, mentre il mancato esercizio da parte dell'interessato della facoltà di richiedere la revisione delle analisi rende incontestabili i risultati di queste ultime, Cassazione, sentenze 30 maggio 2007, n. 12693 e 9 luglio 1999, n. 7187;
- il verbale di accertamento dell'infrazione ritualmente notificato, in quanto persegue non solo lo scopo di rendere edotto il contravventore della infrazione rilevata ma anche quello di richiedere al destinatario il pagamento della sanzione pecuniaria stabilita e di prospettare condizioni di ridotto pagamento, Cassazione, sentenze 2 maggio 1994 n. 4238, Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri, 1994, p. 955 e 27 aprile 1999, n. 4201, ivi, 1999, p., 695;
- qualora venga eseguita l'analisi di campioni, prevista dall'articolo 15 della legge n. 689 del 1981, sia la comunicazione dell'esito dell'analisi iniziale che la comunicazione dell'esito dell'analisi eseguita in sede di revisione equivalgono alla contestazione della violazione, alla quale consegue l'effetto interruttivo della prescrizione, Cassazione, sentenza 31 luglio 2006, n. 17290.

Cosa non interrompe la prescrizione
Reciprocamente, si è escluso sia idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'articolo 28 della legge n. 689 del 1981:
- la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all'interruzione del termine di prescrizione, attraverso l'introduzione di un giudizio, ipotesi non ricorrente con riferimento all'interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento, Cassazione, sentenze 1° agosto 2017, n. 19143 e 24 aprile 2010, n 9841;
- la formazione del ruolo e dalla consegna dello stesso all'esattore, costituenti attività interne della Pa, mentre gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia, Cassazione, sentenza 17 novembre 2005, n. in 23251, in Il giudice di pace, 2006, p. 109, con nota di Carrato A., Osservazioni essenziali sul regime della prescrizione applicabile in tema di emissione di cartelle esattoriali, nonché ivi, 2006, p., 308, con nota di Gaetani M.M.,
Sanzioni amministrative e prescrizione;
- l'invito al pagamento, trattandosi di atto estraneo al procedimento sanzionatorio, nonché la richiesta di audizione da parte dell'interessato, in quanto atto non costituente esercizio della pretesa sanzionatoria, Cassazione, sentenza 17 marzo 2005, n. 5798;
- la notificazione dell'invito rivolto al destinatario della contestazione, a presentarsi per fornire elementi istruttori a seguito di sua richiesta ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, Cassazione, sentenza 17 settembre 2002, n. 13627 (ove il rilievo che in tema di sanzioni amministrative, non ogni atto del procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto della Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce quindi esercizio della pretesa sanzionatoria);

Violazioni del codice della strada
Per la precisazione che alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'articolo 17 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'articolo 209 codice della strada, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della Pa laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia, Cassazione, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26424.
Nel senso che l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'articolo 6 della legge n. 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'articolo 1310 Cc, stante il richiamo contenuto nell'articolo 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione; al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato articolo 1310 Cc, fra coobbligati solidali. L'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi, prevista dall'articolo 5 della legge predetta, del concorso di più persone nella commissione della violazione, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero, Cassazione, ordinanza 13 gennaio 2018, n. 1550.

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