Rassegne di Giurisprudenza

Assicurazione Rca, liquidazione del danno da mala gestio con somme eccedenti il massimale

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Assicurazione - RCA - Danno - Risarcimento - Massimale - Danno da "mala gestio" - Liquidazione - Criteri
In materia di assicurazione per la responsabilità civile, allorchè il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da "mala gestio" c.d. propria deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'articolo 1224 c.c., comma 2.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, Sentenza del 20 ottobre 2021, n. 29027

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - In genere pagamento di somme eccedenti il massimale - Ipotesi - 'Mala gestio' o 'mora debendi' dell'assicuratore - Differenze
L'assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale - oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 1917, comma 3, c.c. - nei casi, tra loro diversi, della "mora debendi", costituita dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria dal quale derivano le conseguenze ex art. 1224 c.c. (ivi compreso il maggior danno ai sensi del secondo comma), oppure della "mala gestio", determinata dall'inadempimento (art. 1218 c.c.) dei doveri di diligenza e correttezza nella trattazione del sinistro, dal quale discende l'obbligo di risarcire il danno causato all'assicurato, qualora allegato e provato.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, Sentenza del 8 novembre 2019 n. 28811

Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) - In genere danno da 'mala gestio' - Liquidazione - Superamento del massimale - Limiti e criteri
In tema di inadempimento dell'assicuratore della responsabilità civile, all'obbligo di tenere indenne il proprio assicurato dalle pretese del terzo (c.d. "mala gestio" propria), non sussiste alcuna conseguenza pregiudizievole qualora il massimale resti capiente nonostante il ritardato adempimento; se, invece, il massimale è divenuto incapiente al momento del pagamento, l'assicurato può pretendere dall'assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale; tuttavia, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da "mala gestio" deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
• Corte di Cassazione, sez. VI-3, civ., ordinanza 19 aprile 2018 n. 9666