Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 14 ed il 18 febbraio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) astensione facoltativa del giudice, forma della revoca dell'autorizzazione e vizio di costituzione del giudice; (ii) giudizio di appello, vizio di omessa pronuncia ed ordinanza di inammissibilità; (iii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e declaratoria di incompetenza; (iv) sentenze rese dal giudice di pace, giudizio d'appello e competenza territoriale; (v) riforma della sentenza di primo grado e regime delle spese di lite; (vi) cancellazione societaria, processo pendente e regime applicabile; (vii) giudizio d'appello e pronunzia d'incompetenza emessa dal giudice di primo grado; (viii) prova testimoniale e verifica della specificazione dei fatti; (ix) giudizio di cassazione e legittimazione all'impugnazione.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

ASTENSIONE DEL GIUDICECassazione n. 4768/2022
Enunciando il principio di diritto, la decisione afferma la revoca dell'autorizzazione del giudice ad astenersi, resa dal capo dell'ufficio ai sensi dell'articolo 51, comma 2, c.p.c., esige la forma scritta, in difetto della quale, determinandosi un vizio di costituzione del giudice, si determina la nullità della sentenza.

IMPUGNAZIONICassazione n. 4784/2022
Enunciando il principio di diritto, la pronuncia afferma che, in caso di denuncia in appello del vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice del primo grado, il giudice dell'impugnazione può rendere ordinanza di inammissibilità dell'appello, ex articoli 348-bis e 348-ter c.p.c., soltanto ove tale motivo di gravame non abbia ragionevole probabilità di essere accolto; diversamente, non può, in sostanziale accoglimento del motivo stesso, emendare il vizio di attività del primo giudice con ordinanza ex articolo 348–ter c.p.c., ma deve provvedere sull'appello nelle forme ordinarie.

PROCEDIMENTO MONITORIOCassazione n. 4903/2022
L'ordinanza riafferma che la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata, in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, "a fortiori", quella del giudice del monitorio.

COMPETENZA Cassazione n. 5077/2022
La decisione ribadisce che, ai fini della determinazione della competenza territoriale relativa al procedimento d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale, relativa alle controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 5125/2022
La pronuncia rimarca che, ove il giudice di appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 5232/2022
Cassando con rinvio la pronuncia d'improcedibilità dell'appello resa dal giudice distrettuale, l'ordinanza riafferma che la cancellazione di una società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando perciò un evento interruttivo del processo pendente regolato dagli articolo 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'articolo 110 c.p.c.

IMPUGNAZIONICassazione n. 5233/2022
L'ordinanza riafferma che quando il giudice d'appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice.

PROVA CIVILECassazione n. 5238/2022
La decisione ribadisce che la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado l'altra parte di proporre istanza di prova contraria.

IMPUGNAZIONICassazione n. 5427/2022
Dichiarando inammissibile il ricorso, la decisione riafferma che anche in sede di legittimità la legittimazione all'impugnazione, che integra un potere processuale e non un'azione, può essere riconosciuta solo in capo a chi abbia partecipato al precedente grado di appello.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Astensione del giudice – Facoltativa – Autorizzazione ad astenersi resa dal capo dell'ufficio – Natura di atto amministrativo – Revoca – Forma scritta – Necessità – Inosservanza – Vizio di costituzione del giudice – Sussistenza – Conseguenze – Nullità della sentenza. (Cost, articolo 111; Disp. att. c.c., articolo 78; Cpc, articoli 51 e 360)
L'autorizzazione del giudice ad astenersi, resa dal capo dell'ufficio ai sensi dell'articolo 51, comma 2, cod. proc. civ., costituisce atto sostanzialmente amministrativo, soggetto a forma scritta; la revoca dell'autorizzazione, attraverso la quale il giudice riacquista la capacità di compiere gli ulteriori atti processuali, deve essere parimenti resa dal capo dell'ufficio in forma scritta, previa valutazione del venir meno delle gravi ragioni di convenienza che erano alla base dell'autorizzazione revocata. In mancanza di tale atto di revoca si determina un vizio di costituzione del giudice, che dà luogo a nullità della sentenza (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione resa dalla corte territoriale; nella circostanza, infatti, l'astensione del giudice, ritualmente autorizzata dal Presidente della Corte d'Appello, una volta cessate le ragioni dell'istanza di astensione, non era stata poi accompagnata dall'atto formale di revoca dell'autorizzazione ad astenersi: pertanto, non potendo il magistrato far parte del collegio giudicante, la sua partecipazione alla discussione e decisione della causa aveva dato luogo al vizio di costituzione del giudice posto a fondamento della denunciata nullità della sentenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 23 aprile 2008, n. 10545; Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 febbraio 2000, n. 1566; Cassazione, sezione civile I, sentenza 29 dicembre 1999, n. 14676).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4768 – Presidente Manna – Relatore Spena

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Filtro di ammissibilità – Denuncia di vizio di omessa pronuncia da parte del giudice del primo grado –Ordinanza di inammissibilità dell'appello – Compatibilità – Esclusione – Limite. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 112, 348-bis e 348-ter)
In caso di denuncia in appello del vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice del primo grado, il giudice dell'impugnazione può rendere ordinanza di inammissibilità dell'appello, ex artt. 348-bis e 348–ter cod. proc. civ., soltanto ove tale motivo di gravame non abbia ragionevole probabilità di essere accolto; diversamente, non può, in sostanziale accoglimento del motivo stesso, emendare il vizio di attività del primo giudice con ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., ma deve provvedere sull'appello nelle forme ordinarie (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra il professionista ricorrente ed un'amministrazione comunale per il pagamento di compensi professionali, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata in quanto, essendo stato dedotto, tra le ragioni dell'impugnazione, il vizio di omessa pronuncia del giudice di primo grado su domande subordinate, il giudice dell'appello non avrebbe potuto rendere pronuncia d'inammissibilità su tali domande, non esaminate nel primo grado, assolvendo il suo dovere decisorio con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 348-ter cod. proc. civ., presupponendo tale pronuncia la condivisione di una decisione che il primo giudice abbia effettivamente reso).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4784 – Presidente Manna – Relatore Spena

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Declaratoria di incompetenza – Revoca implicita del decreto ingiuntivo opposto – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 38, 100, 384, 633 e 645)
La declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata, in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, "a fortiori", quella del giudice del monitorio. Ne consegue che ciò che trasmigra al giudice "ad quem" non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, comma 2, cod. proc. civ. e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con la quale il giudice d'appello, investito del gravame sul procedimento di esecuzione forzata intrapreso dal creditore, aveva erroneamente ritenuto che, nonostante la declaratoria di incompetenza del tribunale originariamente adito nella causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo azionato, non fosse conseguita la revoca implicita di quest'ultimo poi azionato in via esecutiva; non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, il giudice di legittimità ha così deciso la causa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'opposizione a precetto a suo tempo proposta dall'originario debitore e poi coltivata dagli eredi ricorrenti; in particolare, osserva la decisione in esame, non può non evidenziarsi che, allorquando la società controricorrente, in veste di creditrice, intimò il precetto opposto non fosse in possesso di alcun valido titolo esecutivo: infatti, quali che fossero le ragioni che indussero il tribunale a declinare la propria competenza, la relativa declaratoria – mai impugnata da nessuno – aveva indubbiamente determinato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ciononostante poi azionato dalla società creditrice con il precetto stesso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1121; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 luglio 2021, n. 20839; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° luglio 2020, n. 13426; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1372; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 11 luglio 2006, n. 15694).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4903 – Presidente Vivaldi – Relatore Saija

Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Sentenze rese dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative – Giudizio di appello – Giudice competente – Foro erariale – Applicabilità – Esclusione. (RD, n. 1611/1933, articolo 7; Cpc, articoli 25, 45 e 341)
Ai fini della determinazione della competenza territoriale relativa al procedimento d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative non si applica la regola del foro erariale, relativa alle controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato (Nel caso di specie, il tribunale di Venezia aveva con ordinanza richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., la statuizione sulla questione di competenza relativa al giudizio d'appello proposto nei confronti della sentenza resa dal giudice di pace di Rovigo che aveva rigettato l'opposizione fatta valere avverso il provvedimento di revoca della patente di guida; accogliendo il regolamento, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del tribunale di Rovigo, davanti al quale ha rimesso le parti nei termini di legge, ponendosi in tal modo in linea di continuità con l'indirizzo che individua, come competente il giudice di prossimità, ossia quello "del luogo in cui è commessa la violazione" ex artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 150 del 2011). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 giugno 2020, n. 19677; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 marzo 2018, n. 5249; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 18 novembre 2010, n. 23285).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5077 – Presidente Orilia – Relatore Besso Marcheis

Procedimento civile – Impugnazioni – Riforma della sentenza di primo grado – Caducazione capo della pronunzia relativo al regime delle spese di lite – Giudice d'appello – Nuovo regolamento officioso delle spese – Necessità. (Cpc, articoli 91, 92 e 336)
In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronunzia (parzialmente riformata) che ha statuito sulle spese di lite, con la conseguenza che il giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della lite (Nel caso di specie, relativo un'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto anticipazioni bancarie e rimesse solutorie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale proposto dalla società controricorrente in amministrazione straordinaria, ha cassato con rinvio la sentenza gravata in quanto la corte del merito, dopo aver riformato la sentenza di prime cure, ove il tribunale adito aveva provveduto alla compensazione delle spese di lite, avrebbe dovuto statuire anche in ordine alle relative, oltre che su quelle del grado di appello, con statuizione nella circostanza mancante). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27056; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 13 luglio 2020, n. 14916; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9064; Cassazione, sezione civile L, sentenza 1° giugno 2016, n. 11423; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 dicembre 2013, n. 28718; Cassazione, sezione civile L, sentenza 30 agosto 2010, n. 18837; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23059; Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 settembre 2003, n. 13011; Cassazione, sezione civile II, sentenza 17 aprile 2002, n. 5497; Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 ottobre 2000, n. 13485).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5125 – Presidente Scaldaferri – Relatore Amatore

Procedimento civile – Interruzione del processo – Estinzione della società conseguente a cancellazione dal registro delle imprese – Perdita della capacità di stare in giudizio – Evento interruttivo del processo pendente – Prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci successori della società. (Cc, articoli 2312 e 2495; Cpc, articoli 110, 298, 299, 300, 304 e 348)
La cancellazione di una società dal registro delle imprese, a decorrere dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando perciò un evento interruttivo del processo pendente regolato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte distrettuale aveva dichiarato l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., sul rilievo che l'appellante non era comparso né alla prima udienza né a quella successivamente fissata, benché avesse ricevuto rituale comunicazione del rinvio; nella circostanza, infatti, poiché a norma dell'art. 300, commi 1 e 2, cod. proc. civ., il sopraggiungere dell'evento interruttivo aveva determinato l'interruzione del processo dal momento in cui il difensore lo aveva notificato alla controparte ed alla corte d'appello, il processo era da considerare automaticamente interrotto a far data dalla predetta notificazione cosicché quest'ultima non avrebbe potuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello a norma dell'art. 348 cod. proc. civ., bensì dichiarare l'interruzione del processo, salvo poi verificare chi fosse in concreto legittimato a riassumerlo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 marzo 2013, n. 6070).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5232 – Presidente Amendola – Relatore Cirillo

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Giudizio di rinvio – Pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado – Decisione di secondo grado sulla competenza – Erronea negazione della competenza del giudice di primo grado – Cassazione della sentenza di appello – Rimessione della causa al giudice di primo grado – Esclusione. (Cpc, articoli 353, 354 e 360)
Quando il giudice d'appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio nel quale il controricorrente, in veste di viaggiatore, aveva proposto nei confronti del vettore aereo due domande cumulate, l'una di condanna al pagamento dell'indennizzo forfettario previsto dal Regolamento n. 261/04 e l'altra di condanna al risarcimento del danno ulteriore, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla ricorrente compagnia aerea, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al tribunale di Venezia, in qualità di giudice di appello, anche per il governo delle spese relative al giudizio di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 agosto 2004, n. 15430).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5233 – Presidente Amendola – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Prova civile – Prova per testimoni – Modo di deduzione – Indicazione specifica dei fatti oggetto della richiesta di prova – Accertamento – Criteri – Fattispecie relativa ad azione risarcitoria promossa nei confronti datore di lavoro ritenuto responsabile del decesso di un lavoratore. (Cc, articolo 2087; Cpc, articoli 244 e 253)
La specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado l'altra parte di proporre istanza di prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, cod. proc. civ. chiarimenti e precisazioni ai testi (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni intentata dagli eredi nei confronti del datore di lavoro ritenuto responsabile del decesso di un loro congiunto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto esplorativo e superfluo l'espletamento dell'istruttoria orale sul rilievo della carenza di specifica allegazione circa la gravosità dei turni di lavoro di fatto osservati dal lavoratore deceduto nonché delle stesse modalità della prestazione eseguita, omettendo di considerare che le prove relative a tali fatti e circostanze erano state ritualmente dedotte e reiterate anche in sede di proposizione del gravame). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 4 agosto 2021, n. 22254).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5238 – Presidente Negri della Torre – Relatore Balestrieri

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Legittimazione all'impugnazione – Soggetto estraneo al pregresso grado di giudizio – Esclusione – Deduzione dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale – Irrilevanza – Ragioni. (Cc, articolo 2501; Cpc, articoli 102, 360 e 404)
La legittimazione al ricorso per cassazione, o all'impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza resa dalla corte distrettuale in quanto la società ricorrente aveva dichiarato di essere succeduta per incorporazione non già a quella che ha proposto l'appello, ma a quella che aveva agito in primo grado, la quale non aveva assunto la qualità di parte del giudizio di appello, promosso da un soggetto apparentemente privo di qualsiasi rapporto con essa, sicché, anche nel caso in cui fosse dimostrata la sua qualità di avente causa dalla società attrice, si sarebbe comunque dovuta escludere la sua legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 marzo 2017, n. 7467; Cassazione, sezione civile I, sentenza 11 settembre 2015, n. 17974; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 maggio 2014, n. 11525).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5427 – Presidente Di Marzio – Relatore Mercolino

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