Spazio alla mediazione anche per controversie su materie complesse
Le parti possono chiedere all’organismo di nominare un professionista competente nei temi trattati
Sì alla mediazione anche quando la controversia verte su materie particolarmente complesse e tecniche. Lo conferma la Corte d’appello di Napoli, con tre ordinanze depositate il 2 febbraio 2022 (presidente D’Ambrosio, relatore Marinaro) rese nell’ambito di liti che riguardano il risarcimento del danno causato da vizi nella realizzazione delle opere appaltate, in un caso, materia bancaria, nell’altro, e questioni urbanistiche e ipotesi di abusi edilizi, nel terzo.
Per rendere più efficace il tentativo di mediazione e favorire il raggiungimento di un accordo, i giudici autorizzano le parti («a cura della parte più diligente», scrivono) a invitare il consulente tecnico d’ufficio, che già ha svolto l’attività peritale, a prendere parte alla procedura. E la Corte afferma anche che le parti, vista la specifica materia oggetto della lite, potranno chiedere espressamente all’organismo che venga incaricato un mediatore competente nella materia e ricorda che resta possibile la nomina di un mediatore ausiliario nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche.
Una chance, quest’ultima, prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, in base al quale, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
Nelle tre liti, la Corte d’appello dispone l’esperimento del procedimento di mediazione quale strumento di composizione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, «anche in considerazione dei tempi prevedibilmente lunghi occorrenti per la pronuncia della sentenza definitiva a causa del rilevante carico di lavoro» che grava sulla sezione. I giudici intendono così offrire alle parti «la possibilità di usufruire di uno spazio di dialogo», in cui la figura del mediatore assume un ruolo centrale in quanto «mediatore qualificato»; l’obiettivo è ricercare, «in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione, un equo, adeguato e sollecito contemperamento dei loro contrapposti interessi».
L’eventuale soluzione conciliativa, ricordano i giudici, potrà risultare vantaggiosa per le parti anche dal punto di vista economico e fiscale.
E siccome «il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale» (come affermato dalla stessa Corte d’appello di Napoli nella pronuncia 360/2022), per i giudici la presenza personale delle parti è necessaria, poiché la parte è «indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi». La sua assenza ingiustificata, oltre ad incidere, secondo la più diffusa interpretazione giurisprudenziale, sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello, costituisce comportamento valutabile nel merito della causa (in base all’articolo 116, comma 2, Codice di procedura civile) e sanzionabile con la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (articolo 8, comma 4-bis, decreto legislativo 28/2010).
Ma la Corte d'Appello di Napoli, nelle sue ordinanze, fissa degli ulteriori paletti affinchè la mediazione sia effettiva e la proposta del mediatore, ove formulata, venga adeguatamente vagliata, disponendo che, ove le parti raggiungano un accordo in mediazione, potranno anche non comparire all’udienza di rinvio. Viceversa, in caso di mancato accordo, esse potranno, si legge nelle ordinanze, «fissare nel verbale di udienza o nella nota di cui al dispositivo la loro eventuale proposta conciliativa, al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della loro condotta processuale agli effetti degli articoli 91, comma 1, e 96, comma 3, Codice di procedura civile».