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Programma Galileo, il Tribunale Ue conferma l'aggiudicazione a Thales Alenia Space Italia e Airbus Defence Space

Il Tue, sentenza nella causa T-54/21, ha respinto il ricorso della OHB System contro l'aggiudicazione dell'appalto dei satelliti di transizione

Il Tribunale Ue, sentenza nella causa T-54/21, ha respinto il ricorso della OHB System contro l'aggiudicazione dell'appalto dei satelliti di transizione alla Thales Alenia Space Italia e alla Airbus Defence Space. In particolare, secondo il Tue, in assenza di comportamenti illeciti comprovati, la Commissione non era obbligata a condurre un'indagine più approfondita sugli addebiti mossi dalla OHB System nei confronti dell'Airbus Defence Space a seguito del passaggio di un proprio dirigente alla società concorrente.

La vicenda - L'Agenzia spaziale europea (ESA), con bando del 15 maggio 2018, agendo per conto della Commissione, ha indetto una gara d'appalto per la fornitura di satelliti di transizione nell'ambito del programma Galileo, che mira ad istituire e a gestire un sistema europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite a fini civili. La procedura era stata indetta sotto forma di dialogo competitivo. Al termine della prima fase l'ESA ha selezionato tre offerenti, vale a dire la OHB System AG, ricorrente, la Airbus Defence and Space GmbH (ADS) e la Thales Alenia Space Italia (TASI). A seguito della seconda fase, che riguardava l'individuazione e la definizione dei mezzi idonei, e della terza, nel corso della quale l'ESA ha invitato gli offerenti a presentare la loro «offerta finale», la Commissione ha adottato la decisione di non accogliere l'offerta della ricorrente nonché quella di aggiudicare l'appalto alla TASI e all'ADS.

Prima, però, la ricorrente, con lettera del 23 dicembre 2020, aveva informato la Commissione e l'ESA che uno dei suoi ex dipendenti, Dg amministrativo era stato assunto dall'ADS nel dicembre 2019. Essa sosteneva che vi erano indizi che l'ex dipendente avesse ottenuto informazioni sensibili, e che, a seguito di una denuncia da essa presentata nei confronti di quest'ultimo, era stata avviata un'indagine penale nazionale. Pertanto, aveva chiesto alla Commissione di sospendere il dialogo competitivo, di indagare sulla questione e, se del caso, di escludere l'ADS da tale dialogo. Con lettera del 20 gennaio 2021, la Commissione ha informato la ricorrente che non si ravvisavano motivi sufficienti per giustificare la sospensione e che, poiché le accuse erano oggetto di un'indagine da parte delle autorità nazionali, in mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva in proposito, non vi erano motivi per escludere l'ADS dal dialogo competitivo controverso.

La motivazione - Proposto ricorso, il Tribunale l'ha respinto, ribadendo la posizione della Commissione, e cioè che al momento del dialogo competitivo mancava una sentenza definitiva o una decisione amministrativa che accertasse che l'offerente avesse commesso un grave illecito professionale.

Riguardo poi alla necessità che la Commissione fosse tenuta ad indagare sulle accuse, la decisione precisa che l'unico comportamento contestato all'ADS era il fatto di aver assunto un ex dipendente della ricorrente. Orbene, in linea di principio, prosegue il Tribunale, tale fatto non costituisce, di per sé, un indizio di un comportamento idoneo a configurare un grave illecito professionale. Analogamente, per quanto riguarda la censura della ricorrente relativa al fatto che il suo ex dipendente aveva violato il segreto commerciale in quanto aveva illegittimamente ottenuto informazioni sensibili che la riguardano, idonee a conferire all'ADS un indebito vantaggio nell'ambito del dialogo competitivo controverso, il Tribunale considera che una siffatta violazione non costituirebbe, in ogni caso, l'indizio di una condotta dell'ADS stessa e non sarebbe quindi idonea a stabilire una presunzione di colpevolezza di quest'ultima. Inoltre, l'affermazione relativa all'ottenimento di informazioni sensibili, idonee ad aver conferito un indebito vantaggio all'ADS, era vaga ed ipotetica, sicché non può costituire un indizio.

Di conseguenza, la Commissione non era tenuta ad indagare al riguardo.

Inoltre, per Il Tribunale non è stata dimostrata neppure la sussistenza di indizi tali da destare nella Commissione il sospetto che l'offerta dell'ADS potesse essere anormalmente bassa. Anche in questo caso, dunque, la Commissione non era tenuta a procedere ad una verifica della composizione dell'offerta dell'ADS al fine di assicurarsi che quest'ultima non fosse anormalmente bassa.

Infine, la circostanza che le decisioni impugnate siano state motivate mediante rinvio alla relazione di valutazione, avendo la Commissione aderito al parere del comitato di valutazione incaricato di valutare le offerte presentate, nulla toglie al fatto che esse sono state adottate in modo autonomo.

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